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Dei delitti e delle pene

Cesare Beccaria · 1821 · Free in the US

27,162 words · about 1 h 54 min to read

Period artwork: Interior of the Bodleian Library, 1845
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About this book

Author
Cesare Beccaria
Language
Italian
Published
1821
Length
27,162 words · about 1 h 54 min
Sections
43 reader sections
Text
Digital text
Rights
Public domain in the United States

 

Contents (43)
  1. A chi legge about 5 min
  2. Introduzione about 3 min
  3. § II. about 2 min
  4. § III. about 1 min
  5. § IV. about 3 min
  6. § V. about 2 min
  7. § VI. about 2 min
  8. § VII. about 3 min
  9. § VIII. about 3 min
  10. § IX. about 2 min
  11. § X. about 1 min
  12. § XI. about 1 min
  13. § XII. about 8 min
  14. § XIII. about 4 min
  15. § XIV. about 2 min
  16. § XV. about 3 min
  17. § XVI. about 10 min
  18. § XVII. about 2 min
  19. § XVIII. about 1 min
  20. § XIX. about 3 min
  21. § XX. about 2 min
  22. § XXI. about 2 min
  23. § XXII. about 1 min
  24. § XXIII. about 2 min
  25. § XXIV. about 2 min
  26. § XXV. about 2 min
  27. § XXVI. about 1 min
  28. § XXVII. about 3 min
  29. § XXVIII. about 3 min
  30. § XXIX. about 1 min
  31. § XXX. about 1 min
  32. § XXXI. about 1 min
  33. § XXXII. about 3 min
  34. § XXXIII. about 1 min
  35. § XXXIV. about 1 min
  36. § XXXV. about 4 min
  37. § XXXVI. about 3 min
  38. § XXXVII. about 1 min
  39. § XXXVIII. about 2 min
  40. § XXXIX. about 4 min
  41. § XL. about 2 min
  42. § XLI. about 7 min
  43. § XLII. under 1 min

Continue:

A chi legge

Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co’ riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell’Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d’oggi, che una opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de’ secoli i piú barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale; e i disordini di quelle si osa esporli a’ direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza delle opinioni volgari con cui è scritta quest’opera, è un effetto del dolce e illuminato governo, sotto cui vive l’autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall’oscuro filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti, per chi ben n’esamina tutte le circostanze, sono la satira e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e de’ suoi legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest’opera: scopo che, ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla, se più che la forza può negli animi la opinione, e se la dolcezza e l’umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d’interrompere per un momento i miei ragionamenti agl’illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e politici regolatori degli uomini: la rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell’ultima non è l’escludere i rapporti delle due prime: anzi siccome quelle, benchè divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasce dalle pure convenzioni umane o espresse o supposte per la necessità, ed utilità comune: idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella che sforza anche i più pervicaci ed increduli a conformarsi ai principii che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtù e di vizio; religiosa, naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contraddizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall’una, risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la rivelazione, lo esige la legge naturale; nè tutto ciò ch’esige questa, lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo, senza una speciale missione dell’Essere supremo. Dunque l’idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta, se l’imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtù religiosa è sempre una e costante, perchè rivelata immediatamente da Dio e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l’attribuire a chi parla di convenzioni sociali, e delle conseguenze di esse, principii contrari o alla legge naturale, o alla rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Hobbesiano, cioè di nessun dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l’imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l’azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell’azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principii, essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a’ teologi lo stabilire i confini del giusto e dell’ingiusto, per ciò che riguarda l’intrinseca malizia o bontà dell’atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell’ingiusto politico, cioè dell’utile o del danno della società, spetta al pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all’altro, poichè ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principii distruttori o della virtù o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii; e invece di farmi incredulo o sedizioso, procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl’interessi dell’umanità; mi convinca o della inutilità o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principii; mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia religione, e della sommissione al mio Sovrano colla risposta alle Note ed Osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti, e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principii, di qualunque carattere essi sieno, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

Introduzione

DEI DELITTI

E

DELLE PENE

§ I.

INTRODUZIONE

Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l’interesse de’ quali è di opporsi alle più provvide leggi che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall’altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all’estremo, non s’inducono a rimediare a’ disordini che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le istorie, e vedremo che le leggi, che pur sono, o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista — La massima felicità divisa nel maggior numero. — Felici sono quelle pochissime nazioni che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all’estremità de’ mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedii con buone leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch’ebbe il coraggio dall’oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi, delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fra le diverse nazioni; il commercio si è animato all’aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa; e si è accesa fra le nazioni una tacita guerra d’industria la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo: ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l’irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l’Europa; pochissimi, rimontando a’ principii generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici; la squallidezza e gli orrori d’una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l’incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati che guidano le opinioni delle menti umane.

L’immortale presidente di ha rapidamente scorso su di questa materia. L’indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand’uomo, ma gli uomini pensatori, pe’ quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere, com’esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl’interessi della umanità!

Ora l’ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorte di delitti e la maniera di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principii più generali, e gli errori più funesti e comuni per disingannare sì quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l’anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente utile e necessaria per la sicurezza e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino giusti, e ottengono eglino il fine che si propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non possano resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all’Italia con qualche maggiore evidenza ciò che altre nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell’invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o dell’ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche d’un solo innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.

§ II.

ct ct Non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale s’ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell’uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza, benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste che ne’ romanzi: se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.

La moltiplicazione del genere umano, piccola per sè stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s’incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall’individuo alle nazioni.

Le leggi sono le condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle. Ma non bastava il formare questo deposito; bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de’ motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro gl’infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perché l'esperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione che nell’universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente per contrabbilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale; né l’eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le piú sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è dunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di piú è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto. Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica, sono ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi.

§ III.

ct ct La prima conseguenza di questi principii è, che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti; e quest’autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là del limite fissato dalle leggi è la pena giusta, più un’altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o ben pubblico, accrescere la pena stabilità ad un delinquente cittadino.

La seconda conseguenza è, che il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale; poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano che asserisce la violazione del contratto, e l’altra dell’accusato che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse che l’atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d’impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l’effetto d’una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo.

§ IV.

ct ct Quarta conseguenza: nè meno l’autorità d’interpretare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali, per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento, che non lasciasse ai posteri che la cura di ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell’attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d’un antico giuramento; nullo, perchè legava volontà non esistenti; iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra; ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l’intestino fermento degli interessi particolari. Quest’è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo l’esaminare, se il tal uomo abbia fatto, o no, un’azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve far dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale; la minore l’azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà, o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all’incertezza.

Non vi è cosa piú pericolosa di quell’assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, piú percosse da un piccolo disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto piú sono complicate, tanto piú numerose sono le strade che ad esse arrivano, e ne partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista; ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll’offeso, e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de’ miserabili essere la vittima dei falsi raziocinii, o dell’attuale fermento degli umori d’un giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante instabilità delle interpetrazioni.

Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpretazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell’incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta; quando la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti tanto più crudeli, quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo; e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è giusta, perchè è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d’indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante a’ supremi magistrati; bensì a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di trasmettere agl’inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

§ V.

ct ct Se l’interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l’oscurità che strascina seco necessariamente l’interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico.

Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene aiutino l’eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli uomini, riflettendo esser questo l’inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa?

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl’interessi privati. L’esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d’intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Quest'è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l’atrocità de’ delitti che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l’umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani: vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede: l’umanità gemente sotto l’implacabile superstizione; l’avarizia, l’ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell’oro e i troni dei re; gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi; ogni nobile, tiranno della plebe; i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l’opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§ VI.

ct ct Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l’opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi, d’imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un amico ad onta degl’indizi più forti di reità. La prigionia è una pena che per necessità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto; ma questo carattere distintivo non le toglie l’altro essenziale, cioè che la sola legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gli indizi di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella d’un compagno del delitto, le minaccie e la costante inimicizia con l’offeso, il corpo del delitto, e simili indizi, sono prove bastanti per catturare un cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla legge e non dai giudici, i decreti de’ quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l’umanità penetreranno le porte ferrate e comanderanno agli inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d’indizi sempre più deboli per catturare. Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d’infamia. Quanti romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti e di magistrature onorati! Ma per qual ragione è così diverso ai tempi nostri l’esito di un innocente? perchè sembra che nel presente sistema criminale, secondo l’opinione degli uomini, prevalga l’idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia; si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, e perchè la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbono essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà; e la gloria che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare, toglierebbero l’infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti; ed è provato dall’essere le prigionie militari nella comune opinione non così infamanti come le forensi. Durano ancora nel popolo, ne’ costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.

§ VII.

ct ct Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio, la forza degli indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l’una dall’altra, cioè quando gl’indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta, nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l’una dall’altra, cioè quando gl’indizi si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull’altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono essere certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione. La certezza che si richiede per accertare un uomo reo, è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna; delle seconde tante son necessarie, quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire, che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l’unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l’esattamente definirla. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l’ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi sieno chiare e precise, l’officio di un giudice non consiste in altro che nell’ accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a volere trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da’ suoi studi. Felice quella nazione, dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità con cui l’uomo fortunato guarda l’infelice, e quello sdegno con cui l’inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un’offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari dell’offeso: così essendo bilanciato ogn’interesse privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia, che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò concessegli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da sè stesso. Pubblici sieno i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perchè l’opinione, che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perchè il popolo dica, noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele che richiedono simili istituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

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