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Le rivelazioni impunitarie di Costanza Vaccari-Diotallevi

Comitato Nazionale Romano · 1863 · Free in the US

55,851 words · about 3 h 55 min to read

Period artwork: Interior of the Bodleian Library, 1845
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Licence: PD-US · Published in 1863 (before 1931): public domain in the United States. Text and transcription from it Wikisource by Wikisource contributors (transcription licensed CC BY-SA 4.0; contributors: https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Le_rivelazioni_impunitarie_di_Costanza_Vaccari-Diotallevi&action=history). · Wikisource contributors

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About this book

Author
Comitato Nazionale Romano
Language
Italian
Published
1863
Length
55,851 words · about 3 h 55 min
Sections
46 reader sections
Text
Digital text
Rights
Public domain in the United States

 

Contents (46)
  1. Front matter under 1 min
  2. Considerazioni under 1 min
  3. I. — Le rivelazioni impunitarie della Diotallevi sono il fondamento del Processo Venanzi-Fausti about 5 min
  4. II. — Relazioni della Rivelante about 5 min
  5. III. — Credibilità delle rivelazioni about 8 min
  6. IV. — Accusa contro il Governo Pontificio. Cause efficienti delle rivelazioni about 10 min
  7. V. — Cause della persecuzione di Fausti. La Rivelante si trasforma in Denunciante about 12 min
  8. VI. — I documenti su cui si fonda la sentenza son falsi? Analisi degli uni e dell’altra about 22 min
  9. VII. — Le pretese corrispondenze, ricevute e ordini del Fausti. Segue l’analisi about 11 min
  10. VIII. — Le perizie calligrafiche difensiva e fiscale. Segue l’analisi about 7 min
  11. IX. — Conclusione about 19 min
  12. Documenti depositati nell’officio delia Direzione del giornale la Nazione in Firenze, visibili a tutti dal 1 ottobre al 31 dicembre 1863 under 1 min
  13. I. — Domanda d’impunità fatta dalla Diotallevi per sé e suo marito about 1 min
  14. II . — Minuta officiale degli articoli da rivelarsi dalla Diotallevi about 4 min
  15. III. — Minuta di rivelo di carattere dei giudice processante Collemassi about 42 min
  16. IV. — Pietro Deangelis about 4 min
  17. V. — Augusto Gulmanelli about 2 min
  18. VI. — Vincenzo Margutti about 1 min
  19. VII. — Baldassarre Ferri about 5 min
  20. VIII. — Filippo Venturini about 2 min
  21. IX. — Pietro Barberi about 1 min
  22. X. — Ladislao De’ Mauri, detto Lallo about 2 min
  23. XI. — Domenico Catufi about 2 min
  24. XII. — Giovacchino Scarinci about 1 min
  25. XIII. — Leopoldo Calza about 4 min
  26. XIV. — Alessandro Martino under 1 min
  27. XV. — Proposte contro il partito liberale about 3 min
  28. XVI. — Osservazioni riguardo alle Note about 2 min
  29. XVII. — Gaspare Falcetti about 4 min
  30. XVIII. — Lettera al Collemassi about 3 min
  31. XIX. — Sulla macchina fotografica about 1 min
  32. XX. — Verzani about 2 min
  33. XXI. — Indicazioni per arresti about 1 min
  34. XXII. — Nota d'impiegati pontifici addetti al Comitato nazionale about 3 min
  35. XXIII. — Rivelo sulla costituzione del partito nazionale in Roma about 4 min
  36. XXIV. — Rivelo in forma legale sugli impiegati traditori about 15 min
  37. XXV. — Guardie Palatine conosciute tutte del Partito piemontese about 7 min
  38. XXVI. — Rivelo in forma legale sulla costituzione come sopra about 9 min
  39. XXVII. — Dichiarazioni in forma legale about 1 min
  40. XXVIII. — Atti riservatissimi in prosecuzione degli altri about 1 min
  41. XXIX. — Dispaccio del Pres. della Consulta sulla dimissione della Diotallevi e C about 3 min
  42. XXX. — Risposta del Ministro dell’Interno about 1 min
  43. XXXI. — Biglietti del Gen. Goyon alla Diotallevi about 2 min
  44. XXXII. — Fac-simili delle lettere attribuite al Fausti under 1 min
  45. XXXIII. — Lettera del Cav. Mastricola R. Sotto Prefetto di Rieti about 2 min
  46. Lettera della Diotallevi al Collemassi about 1 min

Continue:

Front matter

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Indice

Considerazioni

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Indice

I. — Le rivelazioni impunitarie della Diotallevi sono il fondamento del Processo Venanzi-Fausti

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La Sentenza, che il Tribunale della S. Consulta è stato costretto a pubblicare dopo la pubblicazione fatta dal Comitato sottoscritto della Difesa Fausti, avverte con tutta verità alle pagini 6 e 44 che per un caso straordinario il Comitato non riuscì ad impadronirsi dell’intero Processo. Pur tuttavia il Governo Pontificio non ha ragione di appendere il voto per la grazia ricevuta; essendoché fra le carte sequestrate si rinvenisse la parte più importante, la parte sostanziale dell’intera processura.

Chiunque abbia letto o la Relazione fiscale, o la Difesa del Fausti, o la stessa Sentenza, non può non aver notato che tutto l’edificio processuale poggia per intiero sopra una deposizione impunitaria. La Sentenza, anche a dispetto del senso comune, fa ogni sforzo per dimostrare la verità di quella pretesa rivelazione: la Difesa fatta dall’, dopo le designazioni delle molteplici e flagranti infrazioni (commesse dal processante e dal Tribunale) delle più chiare ed esplicite disposizioni di legge, si versa per la massima parte nel combattere la pretesa rivelazione: la relazione fiscale redatta dallo stesso processante Collemassi, non ha pagina in cui quella rivelazione non sia più volte citata ed addotta a prova, sia della parte generica del processo sia delle singole incolpazioni, delle quali voglionsi

ritenere responsabili ciascuno dei dieci inquisiti. È appunto da questa preziosa rivelazione che l’epico processante ha tolto gli elementi di fatto per tessere al pubblico una storia particolareggiatissima dell’origine e del progresso del partito Nazionale in Roma, ch’egli chiama setta, o partito Piemontese o dell’Alta Italia, e che in realtà è quello stesso partito o setta che forma la popolazione del Regno d Italia, che tutta Europa, o meglio tutto il mondo, ha riconosciuto. Di questo partito la rivelante ha detto al Processante l’ordinamento interno, consistente in un Comitato direttore, composto di tre persone, operante col mezzo di dieci capi sezione in prima, i quali soprassiedono a quindici capi sezione semplici, che soprastanno a cinquecentosei capi-squadra in prima, da’ quali dipende un numero indeterminato di capi-squadra semplici. Seguono poi le persone senza ufficio, e queste, a quanto la rivelazione dice, ed il Processante ripetendo ammette, si dividono in due classi: l’una per agire, l’altra per contribuire il danaro occorrente per l’andamento del partito. Nè alle sole e materiali denominazioni dai diversi uffici e qualità dei componenti la Setta, si riduce la scienza che il Processante ha acquistato dalla rivelazione impunitaria; ma egli, condotto per mano dalla sua guida indivisibile ha potuto farsi tanto addentro alle più secrete cose della Setta, da trovarsi al caso, se la legge non gliel vietasse, di poter dire al pubblico nomi, cognomi e qualità di tutti gli ufficiali poc anzi nominati. Nè basta. Giunse a tale il Processante, che fra la sorpresa e lo sgomento ci dice alla pag. 8 della sua Relazione di conoscer pure un numero ai persone ascritte allo stesso partito piemontese, fra le quali ne esistono di qualche distinzione nella classe sociale, e di quelle che sarebbero tenute coscenziosamente a dare ad altri buon esempio; di quelle che per officio o posizione dovrebbero oppugnare i cospiratori, non aumentarne il numero; non senza accennare essere stato introdotto negli atti che vi siano di quelli, che hanno ricevuti compensi per servigi prestati alla Setta, che si son fatti assicurare le rispettive qualifiche e soldi; e se ne conoscono fra questi quelli ancora, che hanno uno stipendio mensile dal partito suddetto, fruendo così ignominiosamente di un doppio soldo.

E pur passando dalla parte generica alla prova specifica individuale, il Processante, nuovo Teseo, fa viaggio pel suo laberinto processuale, e speditamente procede guidato dal bandolo messogli in mano dalla sua Arianna. Questa prova specifica si divide in dieci parti, quanti appunto sono gl’inquisiti; ed a ciascuna di queste parti sono principio l’una o l’altra di queste formole quasi sagramentali; Emerge dall’impunitario rivelo — ha dall’impunitario rivelo.— è stato indicato nell’impunitario rivelo — l’impunitario rivelo descrive — è venuto ad emergere dall’impuntario rivelo — si ha da rivelazione impunitaria risultata vera in ogni parte.

Or bene, fra le carte sequestrate esiste appunto questa preziosissima rivelazione di cui è autrice Costanza Vaccari moglie di Antonio Diotallevi. Dei diversi fogli onde è composta, parte sono scritti di mano dello stesso Processante ed ha per titolo Minuta di Rivelo, parte sono scritti di tutto pugno della rivelante, è parte son posti in forma autentica e legale, cioè sono in forma di esame formale fatto innanzi il Processante ed al suo attuario dalla rivelante la cui firma si legge ad ogni foglio dell’atto.

Nonostante che nei diversi fogli sieno talvolta ripetute le stesse cose, pur tuttavia il Comitato crede di doverli stampare per intiero, affinchè non vi sia chi sofisticando accusi la presente pubblicazione d’infedeltà e di alterazione, E perchè poi chiunque possa avere interesse di riscontrare la stampa coll’originale possa farlo a suo agio; così il Comitato ha fatto depositare tutte quelle carte originali che compongono la deposizione della Diotallevi, unitamente alle altre che le si riferiscono e che vengono pur pubblicate nel presente opuscolo, nell’ufficio del giornale fiorentino , ove rimarranno per lo spazio di due mesi a datare dal 1 ottobre, e saranno mostrate a chiunque voglia vederle.

Facendo questa pubblicazione, il Comitato non ha creduto di dover discendere a minute e dirette confutazioni di quanto la rivelante asserisce e la giustizia pontificia ammette pienamente.

Veda il pubblico imparziale ed onesto cosa siano ed in che consistano queste rivelazioni impunitarie, e giudichi se sulla fede di esse potesse coscenziosamente costruirsi un processo di Stato, e su questo coscenziosamente procedere a più o men grave condanna degli inquisiti.

Siccome peraltro l’impudenza portentosa con cui la nuova Sibilla pontificia si fa a parlare di tutto e di tutti, potrebbe imporre ad alcuno, facendola credere al caso di sapere, per le sue relazioni sociali e per la parte che essa stessa si attribuisce nelle file del partito Nazionale, se non tutte almeno molle delle cose delle quali discorre; così si è riconosciuto utile di fare qualche avvertenza sul conio particolare della impunitaria rivelante.

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Quanto alle relazioni sociali, stando a ciò che essa stessa espone di sè, non sembra che potesse averne molte e di molto rilievo. Sappiamo infatti dalla sua stessa rivelazione che maritatasi quasi clandestinamente, per mediazione del notissimo gesuita, ad Antonio Diotallevi già sottotenente nell’esercito pontificio; a breve andare fu ridotta a vita in tutto miserabile, essendo stato il marito destituito a causa del seguito matrimonio. Inetto questi a procacciarsi onestamente altri mezzi di sussistenza, ne lasciò la cura alla moglie, che, pur dicendosi fotografa e pittrice e mosaicista, studiò di riparare alla miseria non guardando da maritata la sua onestà più gelosamente di quello che avesse fatto mentre era nubile.

II. — Relazioni della Rivelante

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Quanto alle relazioni sociali, stando a ciò che essa stessa espone di sè, non sembra che potesse averne molte e di molto rilievo. Sappiamo infatti dalla sua stessa rivelazione che maritatasi quasi clandestinamente, per mediazione del notissimo gesuita, ad Antonio Diotallevi già sottotenente nell’esercito pontificio; a breve andare fu ridotta a vita in tutto miserabile, essendo stato il marito destituito a causa del seguito matrimonio. Inetto questi a procacciarsi onestamente altri mezzi di sussistenza, ne lasciò la cura alla moglie, che, pur dicendosi fotografa e pittrice e mosaicista, studiò di riparare alla miseria non guardando da maritata la sua onestà più gelosamente di quello che avesse fatto mentre era nubile.

In ciò risiede, secondo ogni probabilità, la causa della relazione che la signora Diotallevi fece coll’aiutante di campo dell’Imperatore dei Francesi, il , già comandante il corpo di occupazione a Roma. Questa relazione di cui nella minuta del Collemassi si dà l’origine ad una causa politica, è veramente incontrastabile per ciò che riguarda il fatto, giacché fra le carte venute in potere del Comitato esistono diverse letterine dirette dal generale De Goyon alla Diotallevi, e che come oggetto di curiosità vengono cogli altri documenti pubblicate nel presente opuscolo. Basti averle fatte conoscere al pubblico; e se per esse e per quanto si trova scritto nella indicata minuta a proposito del famoso aiutante di campo dell’Imperatore dei Francesi, crede questi che possa restarne o menomata od almeno adombrata la dignità sua, egli sei veda, e, se crede, provveda. In via di illustrazione si aggiunge soltanto che a , memore forse del noto schiaffo morale, parvero sì curiose quelle letterine che, avendole avute in mano prima che passassero al Tribunale della Sacra Consulta, le credette degne di essere fotografate.

Questa relazione del generale conte De Goyon colla Diotallevi non era certo ignota al Comitato Nazionale, a cui la stessa signora faceva pervenire in modo assai indiretto quelle letterine, che per combinazione trovavansi presso il Venanzi allorché fu arrestato. E qualora pur fosse vero che l’aiutante di campo dell’Imperatore intendesse di valersi di madama Diotallevi anche come d’istrumento di polizia contro il partito liberale ed a vantaggio della legittimità; è pur vero che qualora il Comitato non fosse costretto a mantenersi riservato su questo particolare entro certi limiti chela prudenza gli impone, potrebbe provare coi fatti alla mano che il Generale riuscì a fine ben diverso da quello che, secondo la Diotallevi, si sarebbe proposto di conseguire Può però in genere affermare e positivamente, che mentre in realtà giunse il Comitato a sapere per mezzo della Diotallevi molte cose riguardanti la famiglia borbonica, nè il Generale nè altri potè dalla medesima sapere nulla d’importante relativamente all’andamento ed agli affari del partito Nazionale romano.

Non potè e non poteva saperlo; mentre le relazioni che la Diotallevi aveva col Comitato erano delle più indirette, e l’unico suo ufficio era quello di spia stipendiata e nulla più. Si riscontrino le deposizioni impunitarie da essa fatte, e si vedrà che tutte le sue relazioni si riducevano alle conoscenze del Margutti falegname e del Calza Leopoldo, ministro di una prenditoria di lotti, che le era noto per solo nome, e forse del battiloro Filippo Venturini; i quali, quand’anche avessero appartenuto al partito Nazionale, non potevano per la loro posizione sociale e per la loro capacità essere ammessi a conoscere e trattare le cose più rilevanti e le persone più influenti di esso partito, che lo stesso governo pontificio ha dovuto confessare essere abbastanza accorto nella sua azione, ed assai diffuso anche nelle classi più elevate per valersi in cose d’importanza di persone della scelta del Margutti e del Calza. Che se si voglia una prova di fatto, non essere altro che una menzogna la qualifica di capo sezione che o da per sè si è attribuita la Diotallevi per darsi importanza, o che, per darlene, le ha attribuito il Processante nella Minuta di rivelo, basti il considerare che non avrebbe ricusato di denunciare tutte le persone, che, come capo sezione, sarebbero state da lei dipendenti.

Nè è da omettere che oltre al sesso, e le qualità morali della impunitaria, è più che inverosimile che il Comitato avesse potuto conferire una attribuzione di molto rilievo a chi contava appena i 20 anni, come rilevasi dal primo costituto dell’8 marzo 1862, nel quale domandò essa l’impunità.

La qual circostanza della età dà pure a divedere quanto sia verosimile che essa possa essere minutamente informata dell’origine del partito Nazionale che, stando a quanto asserisce, sarebbe sorto per opera del marchese Migliorati, già ministro Sardo a Roma prima del 1858, vale a dire quando essa contava tutt’al più di- ciassette anni di età. Della quale origine e del progresso del partito Nazionale in Roma, la pretesa rivelante, non parla già come di cose a lei note per altrui detto, ma per fatto suo proprio, avendo assai conosciuto e trattato non solamente il marchese Migliorati, ma ciò che è più notevole, gli altri due personaggi che si dice essere successi al Migliorati nella direzione del Comitato, cioè un tal conte Baums, ed un tal conte Lucciani che, in Roma almeno, non hanno giammai esistito.

Che se pure in via di supposizione volesse ammettersi che la Diotallevi non solamente facesse parte dei partito Nazionale, ed anche, che in seguito di quelle ridicole ed affatto immaginarie formalità ed esperimenti che narra esserle stati fatti fare, fosse stata nominata capo-sezione; neppur questo basterebbe ad ispiegare come essa potesse essere al caso di sapere minutamente tante cose particolarissime, non pure relative a fatti, ma anche a persone. Per potersi capacitare che la signora Diotallevi potesse veramente saperne tanto e tante, non doveva il signor Collemassi contentarsi che essa si desse od accettasse da lui l’ufficio di capo-sezione; ma era moralmente necessario che si dicesse chi faceva parte integrale ed essenziale di quel centro politico che chiamasi Comitato Nazionale Romano. Questo centro con questa denominazione esiste in Roma sino dal 1853, epoca in cui in Roma, come nel resto d’Italia, il partito liberale nelle sue diverse frazioni e gradazioni, fatto accorto delle ubbie e degli sforzi infruttuosi predicati e promossi dal , specialmente dopo il movimento avvenuto a Milano nel Febbraio di quell’anno, ripose ogni sua speranza nel Governo di quel Re prode e leale che mantenute intatte le libertà largite al Regno Sardo dalla S. M. del magnanimo Carlo Alberto, erasi palesemente posto a capo della Nazione, di cui in tempi difficilissimi aveva saputo e voluto tener alla e rispettata la bandiera. Dieci anni son dunque trascorsi dalla prima instituzione del Comitato e dalla prima instituzione del partito Nazionale; più volte, durante questo decennio, la polizia e la S. Consulta han creduto, od han voluto far credere, di aver posto le mani sopra questo Centro, e certo in questo decennio le car- cerazioni ed i processi politici fatti dal Governo pontificio sommano a molte centinaia; pur tuttavia i fatti han costantemente provato che quel centro non era mai venuto meno; che il partito Nazionale ad onta dei processi, delle carceri e degli esilii non s’era mai neppure sgominato. Questo fatto incontrastabile diviene impossibile ed assurdo qualora fosse credibile che d’ogni cosa, anche delle più gelose a custodirsi in segreto, potesse esser fatto consapevole, non pure chi trovavasi in condizione subalterna nel partito Nazionale, ma perfino una femminetta di mala fama, ed avvezza per indole e per condizione a condurre la vita della zingara.

III. — Credibilità delle rivelazioni

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Ma per venire a considerazioni più precise e dirette sulla credibilità delle rivelazioni che la Diotallevi ha fatto, e che sono state riportate negli atti processuali; è utile raffrontare gli articoli da essa formulati allorché fu ammessa al richiesto beneficio della impunità, colle deposizioni che essa fece in seguito e che dal Processante furono pienamente ammesse, siccome quelle che, a suo dire, erano risultate vere in ogni parte.

Il 6 Marzo 1862 essa veniva tradotta in carcere perchè gravemente indiziata di essere essa l’autrice delle oscene fotografie di ex-regina di Napoli, e delle quali ce dà infatti le più minute descrizioni; le quali mentre danno una gravissima presunzione che fosse quello un resultato della sua abilità fotografica, tanto più che dalla sua confessione e dagli atti consta che colla macchina di sua proprietà quelle fotografie erano state eseguite, dànno ad un tempo una prova indubitata della sua riservatezza e del suo pudore.

Due giorni dopo l’arresto, veniva la detenuta Diotallevi sottoposta al primo costituto, e senz’altro si faceva a domandare il beneficio della impunità per sè e per suo marito, e quindi formulava in venti articoli le cose sulle quali prometteva di fare importanti rivela- zioni. Spogliando questi venti articoli di quell’apparenza d’importanza cheijdà ai medesimi la gravità della forma notarile, la sostanza dei medesimi si riduce a ben poca cosa; giacché o si tratta di cose vaghe ed indeterminate, o della indicazione di persone assenti, o, se presenti, di poco o nessun conto come il Margutti, il Calza ed il Venturini, che sono, a quanto pare, quei capi-sezione o capo squadra che prometteva di nominare. Del Comitato la Diotallevi dice all’Art 14 di poter soltanto portare il Governo a qualche utile cognizione; nulla di quei supposti dieci capi-sezione in prima. Afferma nell’Art. 17 di sapere che vi sieno degli impiegati traditori, aggiunge di non poterli nominare, perchè a lei ignoti. Non v’è poi nè motto nè sillaba che dia pure a divedere che essa fosse al caso di presentare al Governo pontificio una storia minutissima dell’origine e del progresso del partito Nazionale in Roma. Invece, $alle deposizioni che fa pubbliche il presente opuscolo, appare che la Diotallevi fosse minutamente informata di tutto. Non pure conosce il Calza, il Margutti ed il Venturini, il Gulmanelli che inaspettatamente diviene uno dei tre che all’epoca dell’arresto componeva il Comitato: non conosce di persona il Venanzi, ma conosce le sue cose più scerete, e per strana combinazione direttamente o indirettamente tutti quelli appunto che si trovarono in carcere ed involti nello stesso processo. Fa veramente maraviglia l’osservare come la scienza di questa donna singolare, anziché esaurirsi colle successive manifestazioni , acquistasse sempre nuova ed indefettibile materia. È un mirabile crescendo quello che essa ha fatto; ha cominciato dal Margutti, dal Calza e dal Venturini, cioè da un prenditore di lotti, da un falegname e da un battiloro, e su su vie più sempre salendo per tutti i gradi e classi sociali ha terminato col denunciare quattro Eminentissimi e Reverendissimi Cardinali di S. Chiesa!

Donde tanta differenza fra le cose articolate allorché fu ammessa al beneficio dell’impunità e quelle infinitamente maggiori per numero e per importanza che costituiscono in fatto la sua deposizione impunitaria? È ben vero, che in fine dei venti articoli l’impunìtaria promette poi di riferire quant’altro fosse per risovvenire; ma questa riserva non spiega punto la differenza fra le cose articolate e quelle che in fatto costituiscono le deposizioni di lei. Non sono già delle accidentalità, delle particolarità relative alle cose articolate, delle quali la Diotallevi siasi risovvenuta posteriormente alla formulazione di quei venti articoli; ma le cose delle quali si sarebbe risovvenuta sono tali e tante, che a petto ad esse quelle articolate divengono inezie di quasi nissuna importanza. A poter intendere il modo col quale agisce la memoria di questa signora, bisognerebbe poter intendere come in natura possano esservi degli occhi che vedono perfettamente gli oggetti microscopici, ma non vedono nè un cedro del Libano, nè un abeto delle Alpi. E questa sua memoria è tanto più singolare, in quanto che vediamo che, mentre al tempo in cui era ammessa al benefizio della impunità, erasi in guisa dimenticata degli impiegati governativi che tradivano il Governo, che espressamente dichiarava di non poter dire quali fossero; successivamente ha saputo passare in rassegna tutti gli uffici pubblici e designare minutamente quelli impiegati che in ciascuno di essi o sono stati assicurati o ricevono un doppio soldo!

Costituendo tutto ciò un fatto moralmente assurdo, nè essendo supponibile che questa donna potesse da sè stessa parlare di cose che aveva già dichiarato di non sapere e che, sia per la sua condizione stessa di donna e per i suoi rapporti sociali, non era al caso di sapere; a spiegare l’assurdo, è forza persuadersi che essa abbia deposto tuttociò che al Processante interessava che deponesse. Tal supposizione è certamente grave; come quella che contiene una accusa terribile contro il Processante, contro il Tribunale della S. Consulta e contro il Governo pontificio; ma d’altra parte tal supposizione non può dirsi nè avventata nè calunniosa, fatto il raffronto fra le cose che in principio la Diotallevi avea promesso di rivelare e quelle che in fatto avrebbe rivelate. Che anzi è luogo a supporre con gravissimo fondamento che relativamente a molte e gravissime cose che si leggono nelle rivelazioni della Diotallevi, essa non abbia fatto che prestare il suo nome. Tra le carte venute in potere del Comitato ed appartenenti alla Processura Venanzi, esistono tre fogli di carta di quella stessa qualità nella quale sono redatte le deposizioni formali, che si pubblicano, e che trovansi firmati in bianco dalla Diotallevi nella prima delle quattro colonne in cui ciascuna pagina è divisa secondo V uso notarile e cancelleresco. Questo fatto, che è di una enormità unica anziché rara, e che sarebbe incredibile se non se ne avesse in mano il documento, prova incontrastabilmente che la Diotallevi, avvezzala vendere 11 suo corpo a chi ne avesse voluto, vendette al Processante la sua coscienza, dandogli piena facoltà di dire a suo nome quanto gli fosse tornato a piacere, senza aver pure il disagio della formalità del costituto. E ciò acquista anche maggior certezza, osservando che fra le carte che compongono le rivelazioni della Diotallevi, non tutte sono scritte di mano di questa, ma che invece la parte che può dirsi sostanziale, e certo la più grave, consiste in una minuta scritta dallo stesso Processante, alla quale si è dato poi forma autentica distendendola in quella carta appunto di cui tre fogli si son rinvenuti firmati in bianco dalla pretesa rivelante. E per ciò pure che concerne quella parte della rivelazione, la quale trovasi scritta di carattere della Diotallevi, troppo bene apparisce che le notizie che essa veniva scrivendo non eran già un ricordarsi di quanto essa aveva precedentemente saputo, ma bensì un mettere in carta quanto il Processante le suggeriva, interrogandola su questo o quello degli inquisiti, su questo o quel fatto o cosa. Questa donna, per affrettare il momento della promessa impunità e la promessa di un compenso pecuniario, che come si scorge in fine degli articoli sui quali aveva promesso di rispondere, aveva fin, dal principio espressamente stipulato, erasi messa in tutto e per tutto al servizio del Processante? il quale ne aveva fatto il suo oracolo, a cui aveva ricorso ogni qualvolta gli occorresse o di riempire qualche lacuna, o di avere notizie sul conto di ciascuno degli inquisiti; notizie che egli veniva ricercando alla Diotallevi, non già interro- gandola vagamente, ma su punti determinati e con determinate circostranze, le quali via via ebbero la potenza di ravvivarle la memoria. Troviamo infatti che a più riprese la Diotallevi venne facendo la sua rivelazione e di più troviamo che essa venne dando al Processante notizia di tali cose, che mentre non poteva ella assolutamente conoscerle, erano perfettamente conosciute dal Processante.

Valga ad esempio quanto la Diotallevi ha deposto a proposito delle cifre, delle quali ne troviamo quattro diversi esemplari, che diconsi usati uno da tal Patrizi, l’altro dal Margutti, il terzo dal Gulmanelli e dal DeAngelis, il quarto dal Venanzi. È quasi superfluo il notare quanto sia verosimile che la Diotallevi potesse, non diremo conoscere delle cifre che si dicono di uso particolare delle persone indicate, ma che essa potesse con tanta precisione ricordarsene senza alcun aiuto e stando racchiusa in carcere. Delle prime tre non può dirsi se siano una invenzione pura e pretta della Diotallevi, ovvero se il Processante ne avesse trovato uno schema o fra le carte rinvenute presso il Venanzi o presso altri. Nè da quella parte del processo, che il Comitato possiede, nè dalla Relazione Fiscale di questo v’è argomento a poterne giudicare. Ma relativamente alla cifra che dicesi usata dal Venanzi e della quale a pagina 70 della Relazione Fiscale si afferma essere stato rinvenuto presso il Venanzi un prospetto che si dà alla seguente pag. 71, e che confronta pienamente col prospetto che ne ha dato la Diotallevi; pel Comitato è un fatto incontrastabile, che questo prospetto la Diotallevi non ha potuto darlo se non in seguito della comunicazione che il Processante deve averle fatto di quello che presso il Venanzi fu rinvenuto. La base di questa cifra sono i noti versi dell’Alfieri:

«Ch’io di Roma son figlio

E a Porzia sposo, e ch’io Bruto m’appello.»

Il Venanzi ne’ suoi costituti ha detto che le carte che furono presso di lui rinvenute non erano di sua proprietà, ma appartenevano ad un suo amico che avevalo pregato a custodirle momentaneamente, ed il Venanzi ha affermato il vero, nè tutta l’abilità fiscale del Collemassi è riuscita a provare il contrario. Da ciò abbiam dunque un primo argomento per: ritenere che la Diotallevi abbia parlato di cosa a lei ignota, una volta che quella cifra viene da essa attribuita al Venanzi, mentre tutt’al più potrebbe avere appartenuto all’amico di lui. Ma quand’anche quella cifra fosse stata in realtà di uso del Venanzi, non si può comprendere come potesse conoscerla la Diotallevi, la quale col Venanzi non aveva alcuna relazione. Neppure essa ci dice di averlo conosciuto; e d’altronde è ben chiaro che intimissima avrebbe dovuto esistere l’amicizia fra essa ed il Venanzi per essere ammessa a conoscere una cosa tanto gelosa e per sua natura segretissima, come è una cifra. E su tal particolare potrebbero addursi tali prove di fatto per mettere £ella più limpida evidenza, che se la Diotallevi parlò così esattamente di quella cifra, ne parlò per conoscenza avutane dopo che fu ammessa alla impunità, se, dandole, non venissero ad essere compromesse gravemente persone che non sono punto comprese nel processo. Deve pertanto il Comitato limitarsi ad affermare asseverantissimamente che quella cifra era in guisa di uso particolare di una sola persona, che neppur esso la conosceva prima della pubblicazione della Relazione Fiscale

IV. — Accusa contro il Governo Pontificio. Cause efficienti delle rivelazioni

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Considerando in complesso l’enormità delle cose che si son fatte dire alla Diotallevi, e che costituiscono il più grave atto di accusa che siasi mai formulato contro il Governo pontificio; mentre queste deposizioni, ricevute ed ammesse per vere in ogni parte, dimostrano che questo governo è avversato e minato anche da quelli che lo servono, la mente si volge naturalmente a cercare una spiegazione di questo singolarissimo fatto.

Gli affezionati al Governo pontificio potrebbero esser tratti a credere che il partito liberale abbia profuso oro al Collemassi, affinchè egli desse al mondo una prova officiale, che ad abbattere il poter temporale della Santa Sede non manca se non la partenza della guarnigione francese da Roma; avendo il Processante posto in sodo che il partito Nazionale, che chiama Piemontese o dell’Alta Italia, si è propagato ed esteso mirabilmente in tutte le case, in tutti gli ordirti sociali. Ma non potendo per verun conto ammettersi una simile supposizione, è necessario cercare altrove la ragione di quel fatto.

La mania processuale della quale è invaso il Collemasi e che è l’effetto della sua natura ferina, può spiegarlo in parte, ma non completamente. La vera ragione è, secondo ogni verisimiglianza, l’effetto di due cause che giova esporre brevemente.

Allorché fu tradotto in carcere il Venanzi per ordine dato da monsignor pro ministro delle Armi, tutti gli agenti del Governo pontificio vantarono che erasi fatto un colpo stupendo, che finalmente s’era riuscito a mettere il dito sulla piaga, che il partito Nazionale in Roma sarebbe rimasto sgominato, annullato. Il De Merode, raggiante di gioia come autore di quel fatto, si prometteva già gli onori del trionfo come salvatore del potere temporale, ed i suoi più intimi cagnotti non cessavano di magnificarlo. Fra le carte rinvenute presso il Venanzi, parve a questi paladini del Papato di aver rinvenuto, o almeno se ne gloriavano, quanto fosse necessario a provare al mondo che il movimento liberale in Roma fosse l’effetto non del malcontento delle popolazioni pel mal governo pretesco, ma solamente degli incitamenti, delle mene, dell’oro che prima il Governo piemontese e poi l’Italiano avrebbe profuso in Roma. Che il processo sia stato fatto con questo intendimento apparisce manifestamente da tutta la Relazione fiscale, e specialmente dalla narrativa istorica che la precede e dal preambolo parimente isterico che precede la Sentenza della S. Consulta.

Ma come quel primo entusiasmo Demerodiano ebbe dato luogo alla riflessione, in seguito di un esame fatto delle carte rinvenute presso il Venanzi, le quali se poco o nulla affatto potevano aggravar lui che le riteneva, non fornivano prova alcuna della pretesa e predicata ingerenza del Governo italiano a Roma, le speranze caddero, le illusioni si dileguarono. E valga il vero: a che riduconsi tutte quelle carte delle quali via via si vien facendo menzione nella Relazione fiscale? Le più rilevanti son quelle relative alla soscrizione romana pel Monumento al conte di Cavour, ed a qualche rapporto sulle mene borboniche, che dal 1860 in poi si son venute facendo in Roma a danno delle provincie meridionali. Del resto, abbiamo una nota di oltre cinquemila nomi che il Processante, col dire e non dire, ha in seguito voluto far supporre che potesse essere una nota di proscrizione; ma che in realtà non è che un elenco di nomi fittizi composto, per commissione di un tal Michele Turchetta napolitano, che voleva con esso corbellare un tal Cecchetani, da un tal Antonio Rosati unitamente a Gio. Batt. Tofi copista in Roma, via degli Uffizi dello Eccell mo Vicario, n. 29, il quale ne ebbe in compenso paoli venticinque. Ciò risulta dagli esami formali a cui furono sottoposti dal Collemassi il Turchetta il 20 settembre 1862, ed il Tofi nel giorno successivo; esami che si leggono in quella parte del processo venuto in potere del Comitato, e precisamente al fog. 1886 al 1915 quanto al Turchetta; e al fog. 1916 al 1922 quanto al Tofi. Sul particolare di questa famosa nota giova osservare quanto sia fedele la Relazione fiscale, e quanta fede le si debba avere, non trovandosi in essa fatta menzione alcuna delle risultanze degli esami indicati, le quali pongono in evidenza essere quella nota null’altro che una truffa grossolana di scudi 50 che il Turchetta ed il Cecchettani volevano fare al Comitato Romano, il quale per altro, accortosi a prima vista dell’inganno, non pagò neppure un centesimo.

Ciò posto è evidente che nè le carte relative al monumento Cavour, nè i rapporti sul brigantaggio potevano dar materia ad un processo politico; imperocchè come non poteva dirsi atto di lesa maestà l’aver dato opera ad onorare la memoria di un uomo grandissimo compianto per la sua morte immatura e repentina, non pure in Italia ma in tutti i paesi civili del mondo; così non poteva riguardarsi come un delitto di Stato l’aver cercato informazioni sulle mene borboniche, senza confessare implicitamente che di queste mene fosse complice il Governo pontificio. Tutt’al più, seguendo rigorosamente le leggi Draconiane vigenti negli Stati di Santa Chiesa in materia politica, e non tenendo conto della spiegazione data dal del come si trovassero presso di lui le carte che gli furono sequestrate, si sarebbe potuto condannar questo a qualche anno di carcere come rinvenuto detentore di qualche stampa oontraria al governo dei preti.

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