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Sigilli editi
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ct De’ vari Sigilli Pratesi che il Manni conobbe e registrò nelle sue schede, alcuni soltanto ebbero l’onore di esser pubblicati e illustrati nei trenta volumi delle sue erudite Osservazioni istoriche sopra i Sigilli antichi de’ secoli bassi (Firenze, 1739 e seg.). Dopo il Manni, non so che di due Sigilli illustrati da monsignor Ferdinando Baldanzi e dal conte Luigi Passerini, concernenti alla Badia di San Fabiano e al celebre Cardinale Niccolò. E di questi come di quelli, che in tutti sono undici, credo utile riportare le leggende e dare un cenno, prima di passare alla illustrazione d’altri Sigilli; potendo anche correggere o aggiungere quì e là qualche cosa a quanto venne stampato. ct s . bodelmonte : d . teghie : d pvliensib. (Sigillum Bondelmonte domini Teghiae de Puliensibus).
Era appresso il Manni, e oggi si conserva nella raccolta del cav. Amerigo Antinori. Nella illustrazione (vo- lume II, sigillo VI, pag. 51 -56) si ricerca: I. Chi fosse Bondelmonte Pugliesi nominato nel presente Sigillo, ed altri qualificati soggetti di essa Famiglia. II . Osservazioni sopra l’arme loro. III . Osservazione sopra il nome di Tegghia, ed emendazione di un luogo degli Annali di Gio. Vincenzio Coppi. ct s . fr . cantino d pulglesi . (Sigillo di Frate Cantino de’ Pugliesi).
Il Manni, a cui fu comunicato dal suo possessore Giovanni di Poggio Baldovinetti, lo pubblicò a pag. 141 del vol. XX, come in aggiunta al precedente Sigillo Pugliesi. Frate Cantino sarebbe stato zio di Bondelmonte, e come fratello di quel Monte che fondò il Ceppo vecchio de’poveri, sarebbe vissuto negli ultimi anni del secolo XIII. Pare che fosse ascritto all’ordine de’ Cavalieri della Beata Maria, volgarmente detti Cavalieri o Frati Gaudenti; e Prato si ricorda dopo Firenze al cap. XVI delle Costituzioni di quella Milizia, approvate nel Capitolo generale del 1314. Credo che a un figliuolo di questo Frate (poiché la Milizia Gaudente non obbligava al celibato) appartenga un’iscrizione, che il Pecci copiò nei sotterranei della chiesa di San Francesco di Siena, con l’arme de’ Pugliesi; ed è questa: ct ct ct ct s . capitvli . monasterii . s . marie . d grignano . (Sigillum Capituli Monasterii Sanctae Mariae de Grignano).
È il Sigillo VIII del vol. XXIII, pag. 81-92. Il Manni, che lo possedeva in gesso e ne aveva veduto il bronzo, dice che «col restituire alla città di Prato questo Sigillo, che è stato creduto d’altrove, si danno curiose notizie del Luogo di esso». E veramente il Glafey, nel suo Specimen Decadum Sigillorum complexum (Lipsia, 1749), lo aveva pubblicato e illustrato assegnandolo al castello di Grignan in Francia. ct xhv : xpe : fili dei vivi : miserere michi fratri nicolao peccatori . (Iesu Christe fili Dei vivi miserere mihi Fratri Nicolao peccatori).
Vol. VII, sigillo XII, pag. 141-48. Il trovarsi nel Museo del canonico Innocenzio Buonamici di Prato il bronzo di questo Sigillo, rese probabile la congettura che avesse appartenuto a quel Niccolò da Prato domenicano, che fu poi cardinale e vescovo d’Ostia e Velletri. Se non che, il Manni chiudeva la sua illustrazione mostrandosi più inclinato a credere che fosse stato il Sigillo di Niccolò Boccasino, frate anch’esso de’ Predicatori, cardinale e papa col nome di Benedetto XI. E il cav. Passerini, illustrando un Sigillo certo del Cardinale da Prato, si maraviglia che il Manni pensasse al celebre Boccasino, e non piuttosto a un qualunque «più oscuro frate portante il medesimo nome». Io dirò, che l’osservazione è giustissima: ma accettandola, si può ragionevolmente tornare al supposto, che un Sigillo conservato in un museo pratese appartenesse a un Frate Niccolò da Prato, e a quello notissimo di questo nome; il quale col suo testamento, fatto in Avignone, legò al patrio convento dei Domenicani arredi sacri preziosi ed omnes libros. ct s . bonacvrsi : not . s . torelli d pto . (Sigillum Bonaccursii notarii ser Torelli de Prato).
Il Manni (vol. XXVI, sigillo VII, pag. 55-63) lo dice «venuto qua di Prato», e si propone, «presa opportunamente l’occasione», di dilucidare «alcuni fatti della Fiorentina istoria». Dei Giureconsulti di casa Torelli mi offrirà occasione di parlare un Sigillo inedito. ct s . d . nicolai . magri . io . baduci . dec. doct. (Sigillum domini Nicolai magistri Ioannis Banduccii decretorum doctoris).
Era presso il cavalier Giulio Sesti, e il Manni lo pone XII nel vol. IX, pag. 139-145. «Si rinviene (dice l’illu- stratore) l’arme di una decorosa Fiorentina famiglia»: e così toglie a Prato questo Niccolò di maestro Giovanni medico e figliuolo di Banduccio Banducci; il quale fu dottore in decreti, ed ebbe varie dignità ecclesiastiche, ricordate dallo stesso Manni con le parole di Salvino Salvini (Istoria de’ Canonici Fiorentini, manoscritta nell’Archivio del Capitolo di Firenze). Ora è bene sapere, che Niccolò Banducci non fu solo «nel 1416 canonico di Prato», e vicario di quel Proposto; ma fu veramente pratese, come il padre suo maestro Giovanni medico e l’avo Banduccio. E per ciò che riguarda il primo, basti ricordare che nel Libro delle Deliberazioni degli operai di Santa Maria del Fiore (anno 1429, a c. 160 t., sotto dì 18 maggio) si legge l’ordine di demolire alcune case, e fra l’altre domum in qua ad presens habitat dominus Niccolaus magistri Iohannis Banduccii; e in margine, de Prato; assegnandogli il termine a tutt’ottobre per averla sgombrata, e consegnandogli invece quella che abitava messer Giovanni di Girolamo da Gubbio avvocato dell’Opera. E perchè questi nell’aprile del 1431 non aveva lasciata libera la casa al Canonico, a’ 13 di quel mese (lib. cit., c. 140), gli è dato tempo a tutt’ottobre prossimo: mentre poi si trova, che il 18 gennaio del 1432 (a c. 18) assegnano a Niccolò del maestro Giovanni Banducci la metà della casa già occupata da Giovanni da Gubbio. In quanto al padre, non meno autentico è il documento che ce lo dà pratese; leggendosi nel Libro de’ matricolati all’arte de’ Medici e Speziali dal 1297 al 1442, sotto la lettera G, a carte 77, Maestro Giovanni di Banduccio da Prato fra’ descritti alla matricola non prima del 1353 nè dopo il 1386. E perchè il Manni dice qualcosa della famiglia Banducci, credo che giovi pubblicare l’alberetto compilato, sovra autentici documenti dell’Archivio centrale di Stato, dal mio amico e collega cav. Gaetano Milanesi.
ct io . ba . mil . ep . mar . adm . hos . s . ma . no. (Ioannes Baptista Milanesius Episcopus Marsorum Administrator Hospitalis Sanctae Mariae Novae).
Di modulo diverso, ma al tutto conformi, sono i due Sigilli del vescovo Milanesi, posseduti dal cav. Andrea da Verrazzano quando il Manni li pubblicava e illustrava nel vol. VII, sigillo V, pag. 49-56, e nel vol. VIII, sigillo VI, pag. 59-67. Parlando del primo, si tratta: I. Di alcuni soggetti della Famiglia de’ Milanesi di Prato. II. Della persona, e delle disavventure di questo Monsignore, correggendosi uno sbaglio di Ferdinando del Migliore seguito da altri. E tanto fa nella illustrazione del secondo, correggendo poi «alcun errore del Sansovino», e notando «alcuna cosa intorno l’arme del Sigillo». ct Arme de’ Casotti di Prato (col Sigillo dell’Opera di S. Maria Impruneta).
Vol. XXX, sigillo III, pag. 33 e seg. Il Manni vi riproduce la Necrologia di Giambatista Casotti, che fu pievano dell’Impruneta, scritta da Giuseppe Bianchini, e inserita già nella Raccolta Cologeriana, vol. XVIII; Venezia, 1738.
E questi sono i nove Sigilli pratesi pubblicati dal Manni. Altri due Sigilli furono illustrati posteriormente come ho detto, e sono i seguenti. ct + s : fratris nicolai ostien : et velletren : epi . (Sigillum fratris Nicolai Ostiensis et Velletrensis Episcopi).
Se ne trasse il disegno dalle impronte in cera che pendevano da alcune pergamene esistenti nel nostro Archivio Diplomatico, che contengono documenti del tempo in cui quel Cardinale fu legato in Toscana per Benedetto XI, ed ebbe tanta parte nelle cose della Chiesa e dell’Italia. Il disegno, con la erudita illustrazione del cav. Luigi Passerini, si vede nel vol. I di questo Periodico di Numi- smatica e Sfragistica per la Storia d’Italia ec. Firenze, 1868, pag. 63-70. ct s . capituli . mon : sci . fabiani d prato. (Sigillium Capituli Monasterii Sancti Fabiani de Prato).
Monsignor Baldanzi, che pubblicò questo Sigillo nel suo articolo Abbazia o Prioria di San Fabiano ora Seminario Ecclesiastico, inserito nel Calendario Pratese del 1848 (Prato, 1847), a pag. 120, dice che il Manni lo conobbe e lasciò delineato in un suo manoscritto d’Impronte di Sigilli, allora esistente presso il signor Pietro Bigazzi. Un’impronta (aggiungo io) se ne trova parimente negli Annali manoscritti della Società Colombaria; IX, 174. Oggi il bronzo di questo Sigillo fa parte della raccolta del Conte della Gherardesca, riunita a quella del Museo Nazionale.
In quanto agli Abati commendatari di San Fabiano, che il Baldanzi ricorda, piacemi produrre una graziosa notizia dell’ultimo, che fu messer Baldo Magini, scritta da Alessandro Guardini mentre sopravvivevano molti che aveano conosciuto quel piacevole Castellano d’Ostia. ct «Messer Baldo Magini, di porta Gualdimari da Prato, fu uomo di natura facetissimo e burlevole e tutto pieno di baldanzosa piacevolezza, e nato di buona famiglia. Essendo egli già uomo fatto, accadde che il cardi- nale Galeotto, nipote di , passò di Prato; ed intesa la piacevolezza di questo Balduccio (che così era chiamato), volse che lo andasse a servire. E tornandosi il Cardinale a Roma, Balduccio il serviva molto gratamente; e perchè in questo tempo vacò il castellano d’Ostia, il Cardinale s’adoperò col Papa, e lo fece avere a Balduccio: il quale, vivente Giulio, v’acquistò gran danaio. Il che intendendo il Papa, gli fece disegno a dosso; e un giorno, sotto pretesto d’andare a vedere la fortezza d’Ostia, vi cavalcò: che del tutto era consapevole Balduccio, perchè troppo conosceva la natura di que’preti. Ed arrivato là il Papa, non però con molto sforzo, anzi più presto sconosciuto, fece motto alla fortezza. Balduccio, allegramente affacciandosi, domandò chi e’ si fussero. Al quale rispose Giulio e gli disse, che era il Papa, che voleva entrare. Baldo gli rispose, che se fusse stato il Papa, sarebbe in altro abito; e che non lo conosceva, nè gli voleva aprire: anzi, che subito si levassi da quella porta, perchè lo farebbe levare con l’artiglieria. E dopo un lungo tirar di parole, Giulio se ne partì senza altramente entrarvi: del che si tenne quasi schernito, benché gli altri la pigliasseno per piacevolezza che Balduccio aveva voluto usare al Papa. Dopo questa burla Balduccio, al quale parve d’avere scampato il primo punto, e salvato l’aver suo, cominciò a pensare che ’l Papa, essendo di natura collerico, l’avesse avuto molto a sdegno, e ne dubitava: ma il meglio che possette quetò la cosa per via del cardinale Galeotto, e con ogni sua diligenza si risolse (avendo ingrassato, come si dice, il porco) di tornarsene a Prato: il che fece. Ma prima, essendo vacata la Badìa di San Fabiano di Prato, il Cardinale gliene fece presente, l’anno 1505; della quale fu abbate. Ed era cubiculario intra muros di Nostro Signore. E così se ne tornò a Prato: dove cominciò a pensare di dispensare i suoi beni in tutte opere pie e comode al pubblico e particolare. Fece l’altare di marmo statuario nella Madonna delle Carcere di Prato, tutto d’opera corinta; cosa molto suntuosa e bella: dove gli operai di quel luogo, uomini di poca virtù, vi volevano la lor arme: il che non fu comportato; e vi ebbe mille difficultà: e così fatto, glielo volevano, senza timor de Dio, gettar per terra. Dal che si sbrigò francamente; ma si sdegnò assai. Ammattonò e riquadrò la piazza della Pieve; e vi conduceva l’acqua Procola, poco lontana da Prato; e già vi aveva cominciato il condotto, e recato uno de’più belli e maggior vasi di marmo, tondo di figura, per riscever l’acqua, che mai si vedesse a’tempi nostri in Toscana. E nella medesima piazza disegnava e già era per porre in opera una bellissima e suntuosissima loggia in comodità publica per farvi mercati e passeggiare al tristo tempo. E di tutto fu, con gran dolor suo e discomodo del publico, impedito da una settarella di ribaldi, che allora era per Prato, invidiosi del bene operare. Di poi, avendo egli una figliuola naturale molto amata da lui, desiderava dargli marito, e ne aveva concluso quasi che il parentado con un giovane della Terra, del quale la fanciulla non era molto contenta per esser egli brutto. Venuto il padre alle strette colla figliuola, li disse che gli aveva dato marito; ed ella domandoli, Chi? Disse, Il tale. Allora la giovane rispose: Mie padre, se voi m’avessi data a un ch’avessi vista di vivo, io lo pigliavo; ma perchè ha cera di morto, io non lo voglio: e però, se voi volete, io voglio esser monaca. Piacque la resoluzione della fanciulla al padre; e nelle sue medesime case fece il monastero di San Clemente di Prato, l’anno 1518; dove messe la figliuola con altre giovane. E così attese a viversi e godersi la sua vecchiaia; e desideroso di beneficare la Terra, fece presente della sua Badìa al clero della Pieve di Prato l’anno 1515; il quale è tenuto di fargli la sepoltura di marmo, e nondimeno non gliela fa: essendo cosa naturale, che un gran benefizio si riconosce con una grande ingratitudine. Donò 1500 ducati alla Comunità per riaprire il Monte per prestare a’ poveri de Dio». Così il Guardini nel suo Raccolto quarto di memorie Pratesi, a carte 22.
Sigilli inediti
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ct ct ct ct Fra le Arti della terra di Prato registrate negli Statuti municipali del secolo XIII, di cui non rimangono che frammenti, si trova ricordata nel sesto luogo quella dei Beccai, che aveva un console; laddove altre ne avevano due, e quattro la principalissima della Lana. Il segno antico dei beccai era l’irco o becco; e con esso marcavano le bestie da macellare: ma quando il macello fu dato in appalto, s’usò marcarle col nome e cognome di chi n’aveva comprata la gabella. Per illustrazione del nostro Sigillo, il cui bronzo andò a far parte della raccolta Strozziana ed ora si conserva nel Museo Nazionale, ho pensato che meglio giovasse pubblicare lo Statuto o Breve che i beccai si dettero tra il secolo XIV e il XV. Non porta data; ma notaro degli Approvatori per il Comune di Prato è un ser Ubaldo, che io crederei figliuolo di Vestro di Nuccio da Prato, e si trova avere rogato dal 1363 al 1420. Come scrittura volgare, può andare a genio anche a quelli che amano i monumenti della lingua: e così mi verrà fatto di pigliare (se mi è lecito dirlo con un nostro proverbio) più piccioni a una fava. Il codicetto donde ho tratto questo Breve è nell’Archivio centrale di Stato.
Al nome dello omnipotente Iddio et della sua gloriosa Madre Madonna Santa Maria et del glorioso primo martire messere Sancto Stephano, et di tutta la Sancta Corte del Paradiso; ad honore et a reverenza della Sacra Santa Romana Ecclexia et di messere lo Papa et de’ suoi frati Cardinali; a honore et buono et pacifico stato del Comune et popolo della ciptà di Firenze et della terra di Prato. ct Questo è il Brieve, ciò sono certi Capitoli, ordinamenti o vero statuti, ordinati, fatti, approvati per gli uomini et università dell’arte de’ Bechai della terra di Prato, acciò che la detta arte si mantenga ordinatamente, secondo buona usanza et l’ordine della ragione. ct Debbia avere questa arte dua Consoli o vero Rettori, li quali abbino a fare observare agli uomini della arte gl’infrascripti ordinamenti, et anchora debono difendere l’arte secondo la loro possibilità, quando alcuno impaccio fussi loro dato; alle spese dell’arte. Anchora debbiano avere i detti Rettori due Consiglieri, di quegli dell’arte nostra e a nostro Brieve, li quali abbino a consigliare i detti Rettori di fare quelle cose che s’apartengono a buono stato, et a honore dell’arte: e questi Consiglieri si chiamino da’ Rettori vechi et nuovi, infra tre dì della chiama de’ nuovi Rettori; altrimenti i detti Consiglieri non s’intendano electi. E li detti chiamatori, che contro a ciò faranno, paghi ciaschuno di loro per pena al Camarlingo dell’arte nostra soldi cinque di danari; li quali tutti denari di condannagioni et d’altre entrate si convertano in salute della nostra arte. Et debano i detti Rettori avere per loro salario, di danari dell’arte, soldi quaranta. ct Anchora ordiniamo et fermiamo, che la nostra arte abbia un buono et leale huomo, lo quale sia nostro Camarlingo; al quale debia pervenire alle mani tutta la pecunia et ragioni et scripture che s’apartengono alla nostra arte; lo quale Camarlingo debbia scrivere tutta l’entrata che li perverrà alle mani, et simigliante tutta l’uscita, cioè spese ch’elli farà in servigio dell’arte. Et sia tenuto il detto Camarlingo di rendere ragione del suo uficio tutte le volte che piacerà a’ nostri Rettori e Consiglieri dell’arte: et si debia eleggere il detto Camarlingo per gli uomini dell’arte, per quello tempo et con quello salario che parrà loro che si convenga, o vero soldi dieci. ct Anchora, perchè nell’arte nostra sia unità et concordia, ordiniamo et fermiamo che veruna persona ardischa in veruno modo fare questa arte, se prima non ha giurato a questo Brieve come gli altri bechai. Chi contro a ciò facessi, paghi per pena al Camarlingo nostro soldi quaranta di danari. ct Anchora abiàno ordinato et fermato, che qualunque persona vorrà fare questa arte, debbia giurare a questo Brieve come gli altri bechai, et dare et pagare al Camarlingo dell’arte, per entrata, lire cinque di danari. ct Ordiniamo et fermiamo, che qualunque dell’arte non observerà et ubidirà i comandamenti de’ nostri Rettori, o vero d’alcuno di loro, o vero che gli fussi comandato per messo da loro parte, sia messo d’arte come altro messo; per ciaschuna volta che non ubidisse, paghi per pena al Camarlingo nostro soldi cinque di danari. ct Se alcuno dell’arte fussi chiamato nostro Rettore, et egli quello uficio non volessi acceptare nè fare, sia constretto di ricevere il detto uficio et paghi al Camarlingo nostro, per pena, in tutto soldi dieci di danari. ct Anchora, se veruno di questa arte arà figliuolo che facci arte di becheria, d’età di quindici anni, faccialo giurare all’arte fra otto dì che a lui fia comandato per li Rettori. Il quale se non giurasse, il padre sia tenuto divietarlo dall’arte; et se ciò non facessi, paghi per ciaschuna volta soldi venti di danari. ct Se alcuna persona di questa arte farà questa arte con persona che non abia giurato a questo Brieve, paghi per ciascuna volta, chi contro a ciò facessi, soldi venti di danari. ct Sieno tenuti i rettori vechi, Consiglieri, Camarlingo et Notaio, tre dì inanzi alla fine del loro uficio, di rassegniare a’ nuovi Uficiali tutte quelle cose che avessono de’ beni dell’arte, et di rendere piena ragione delle cose che hanno aute a fare: et di questo apparischa scriptura per lo nostro Notaio; alla pena di soldi venti pagare al Camarlingo della detta arte. ct Sieno tenuti i Rettori di terminare tutte le quistioni de’ pegni infra quindici dì poi che ’l termine de’ comandamenti fia passato; et se ciò non facessino, siano tenuti di pagare quella quantità che colui ad chui fussi comandato doveva pagare. Anchora, niuno debia appellare da’ comandamenti o da le sententie date da’ nostri Rettori; et chi contro a ciò facessi, paghi per pena il doppio della quantità di quello ch’è la quistione; et chi appellasse et perdessi il piato, o vero la quistione, paghi la detta quistione e le spese fatte dall’arte: et stiesi, della quantità delle spese, alla parola del Rettore solamente. ct Anchora, che veruno bechaio, o altra persona per lui, rechi o faccia recare alla taverna carne furtiva o morticina o inferma d’alcuna infermitade. Chi contro a ciò facessi, paghi per ciaschuna volta, per nome di pena, soldi venti di danari. Anchora, che veruno bechaio non possa nè debia tenere alla taverna da sera, per vendere carne, lume niuno. Chi farà contro a ciò, paghi per ogni volta soldi dieci di danari. ct Et se alcuno di questa arte fussi per comperare alcuna cosa che s’apartenessi alla detta arte, non sia veruno che lo impedischa, et quella non debbia adomandare infino a tanto che l’altro non è partito da merchato; a pena per ciaschuna volta, chi contraffarà, di soldi xx. ct Anchora, chi farà mala compagnia o rea ideranza, paghi per ciaschuna volta al nostro Camarlingo soldi venti di danari. Anchora, qualunque persona di questa arte non observassi gli Statuti et gli ordinamenti di questa arte, che sono scripti nel Brieve, paghi per ciaschuna volta soldi cinque. ct Se advenisse che i Rettori, tutti acti et carte che all’arte s’apartengono, sì fatti come quelli che si faranno, non faranno venire alle mani del Camarlingo dell’arte infra un mese di poi l’entrata del loro uficio, e spetialmente le carte de’ discepoli dell’arte; paghi ciaschuno Rettore, per pena, soldi dieci: et se coloro che tengono i detti discepoli non ubidissono in questa parte i nostri Rettori, cioè di quello che imporranno loro, paghi ciascuno soldi dieci. ct Et se advenisse che a veruno dell’arte intervenisse di comperare alcuno porcho guasto, cioè pidochioso, et egli non lo rivenderà o vero renderà a cholui da chui l’arà comprato, giusta la sua possa; paghi per ogni volta, per pena, soldi venti: et se di così fatta compra avessi quistione col venditore, sia questo bechaio difeso quanto meglio si puote, alle spese dell’arte. ct Se advenisse che niuno di questa arte volessi proporre ch’e Rettori fussino a lui sospetti, possa questo dell’uno, ma non d’amendue; et quello che non fia sospetto, ubidire; alla pena, per quante volte non ubidisse, di soldi venti. ct Anchora ordiniamo et vogliamo, che quale dell’arte domandato fussi da’ nostri Rettori, di quello che fossi richiesto debia rispondere la verità prestamente, et dire o sì o no; alla pena per ogni volta di soldi cinque: et se negasse, et poi fussi convinto, paghi all’arte per ogni volta soldi venti. ct Se niuno achuserà o dinuntierà alcuno di questa arte, et l’achusa o vero dinuntia non fia provata, paghi l’achusatore o vero dinuntiatore per pena, per ciaschuna persona, soldi dieci. ct Anchora, che veruno vada a vendere carne fuori delle cerchie di Prato per alcuna festa. Chi contro a ciò farà, paghi per pena per ogni volta soldi venti. ct Niuno possa nè debbia tenere ad alcuna carne minciabio d’alcuna altra bestia; et che niuno venda alcuna carne per una altra: et che uno daschici ciò fussi domandato, dica la verità. Chi contro a ciò facessi, paghi per ciascuna volta soldi dieci di danari. ct Anchora, che veruno di questa arte in veruno modo tolga in pegnio il giovedì lardaiuolo veruno fanciullo o fanciulla d’alcuno della terra di Prato nè del distretto. Chi contro farà, paghi soldi cinque. ct Anchora vogliamo, che qualunque della detta arte venderà a peso, et dessi falso peso, paghi per ciaschuna oncia che dessi di mancho, danari xii: et ad cui fossi trovato falso peso, sia condannato per li Rettori in soldi dieci. ct Qualunque persona vendessi ventri o minugie di sua bestia ad alcuna ventraiuola che non avessi dati all’arte dua mallevadori in quantità di lire ciento, ricevente per l’arte, paghi per ciascuna volta soldi venti. ct Anchora abiamo ordinato, che due fratelli carnali non possano insieme a una volta avere uficio nella arte, onde se ne debba ricevere salario dall’arte: et chi cotale uficio ricevessi, paghi per ciascuna volta soldi cinque. Et chi chiamassi così fatti uficiali, per ciachuna volta paghi soldi cinque, et perda la licentia. ct Anchora ordiniamo, che veruno di questa arte vada a vendere o venda sua carne alla pancha d’alcuno altro tavernaio o d’altra persona, se non fossi publico compagnio alla detta carne, o suo figliuolo; a pena per ciaschuna volta, chi contrafacesse, di soldi dieci. ct Anchora che veruno tavernaio non pesi la lingua o il budello del porcho quando si compera il porcho a peso, o vero quando si vende a peso; a pena per ciaschuna volta, chi contro farà, soldi cinque. ct Sia tenuto ciaschuno tavernaio, il dì che venderà carne di porcho, non deba avere a sua pancha o vero bottega carne di troia o vero di bima; et anchora quel dì che venderà carne di castrone, non venda nè tenga a sua pancha o vero bottega carne di pecora: a pena per ogni volta, chi contro farà, soldi venti. ct Se alcuno di questa arte vendesse o facesse carne per alcuna altra interposita persona, et quella cotale persona facesse contro al Brieve di questa arte; che quello sia condapnato nella pena nella quale la persona di questa arte fussi condapnato: et ciascuno ne possa essere achusatore; et basti la pruova di quattro testimonii di publica fama. ct Se advenisse che alcuno di questa arte avessi un figliuolo o più, o un fratello o più, che non fussono tenuti ad questo Brieve, et dicessono o facessono contra a questo Brieve, che cotale padre o vero fratello, ch’è di questa arte, sia tenuto di pagare quella pena come s’egli medesimo l’avessi commesso. ct Anchora ordiniamo, che veruno di questa arte dica a niuno di questa arte, nè contro a lui, alcuna villania o vero alcuna parola ontosa; a pena, per ogni volta che la dicesse, di soldi cinque. ct Anchora vogliamo che veruno bechaio tenga a sua taverna se non solamente d’una fatta carni, se non solamente carni di cavretto maschi et femmine, et agnegli maschi et femmine, et vitelli maschi et femmine; et chi farà contro a ciò, paghi per lo bue et per lo porcho soldi venti, et per ciaschuna bestia minuta soldi dieci, et per l’agnello o becherello soldi cinque: et che veruno non tagli a schachi carne di pecora, o vero che quella carne così tagliata tenga a sua pancha; a pena, per ciaschuna bestia, soldi cinque. ct Non sia veruno bechaio che rechi o faccia recare a sua pancha o vero venda o faccia vendere alcuna bestia inferma di villana infermità, quando s’uccide; a pena per ogni volta, chi contro farà, di soldi venti. ct Anchora non sia veruno di questa arte, che tenga bestie d’alcuno forestieri, oltre che otto dì per volta; a pena, per quante volte le tenesse, di soldi cento. ct Anchora vogliamo, che qualunque troverrà tra le sue bestie alcuna bestia non sua, debia quella rapresentare ai Rettori infra il terzo dì; a pena, per ciascuna volta, di soldi venti. ct Anchora, non sia veruno di questa arte il quale ardischa in veruno modo di portare carne a chasa d’alcuna persona a cui l’arà venduta; alla pena, per ciascuna volta, di soldi cinque. ct Qualunche bechaio domanderà debito pagato a veruno di questa arte, sia punito per li Rettori che gli faccino pagare all’arte quella quantità della moneta ch’egli adomandava indebitamente. Et se alcuno negasse il debito che dovesse dare, et poscia fussi provato quello cotale che negasse, sia costretto a pagare al creditore quello che fussi provato; e gli Rettori il condannino che paghi all’arte altrettanta moneta. ct Anchora vogliamo, che veruno di questa arte non comperi veruna bestia segniata d’altrui segnale; alla pena, per ciascuna bestia, di soldi dieci: et che veruno non tenga o vero riceva alcuno fante che stia con altrui, se non ha compiuto il termine con colui con chui egli era prima posto: a pena per ciaschuna volta, chi contraffarà, di soldi venti. ct Anchora non possa nè debia veruno bechaio vendere carne se non ne’ luoghi usati o vero in quelli che gli fussono allogati per li Rettori nostri; a pena, per ciaschuna volta, di lire cinque. ct Anchora vogliamo, che veruno tavernaio non tenga nè tenere debia veruno cavichiato o vero schavillino che impedischa o dia noia al compagno; alla pena per ciaschuna volta, chi contro farà, di soldi quaranta. ct Anchora vogliamo, che non sia lecito a veruno della nostra arte di tenere alcuna giunta con alcuna pancha; alla pena, per quante volte vi gli fusse trovata, di soldi venti. ct Ordiniamo, che veruno tavernaio non possa et non debbia in veruno modo, giugno o luglio o agosto, il sabato o vigilie comandate che vengano, recare carne prima che terza alla becheria, nè quella tagliare sanza parola de’ nostri Rettori. Chi contro acciò facesse, paghi per ciaseuna volta, et per ciascuna bestia, soldi dieci. ct Quando aleuno della detta arte passassi di questa vita, debiano i nostri Rettori ordinare quegli huomini della nostra arte che lo portino alla sepoltura; et quelli ad chui fia imposto che lo portino, et nollo volessi portare, paghi per ogni volta soldi cinque: et se advenisse che per altrui fussi portato, no l’avendo i suoi congiunti voluto che quegli della arte l’abiano portato; vogliamo che se di lui rimane padre o fratello carnale o figliuolo, che fussino tenuti a questa arte, paghi all’arte per pena di questo, lire cinque; e li rettori siano tenuti di richiederli di questo. Et se i predetti padre figliuoli o fratelli non fussino della nostra arte, et per alcuno tempo volessono venire all’arte, non siano ricevuti al nostro Brieve, se prima non pagano le dette lire cinque. ct Anchora siano tenuti i nostri Rettori di cerchare ogni dì una volta, il meno, di quelle cose che parlano i detti ordini, le quali sono di necessità et di buona usanza d’observare; a pena di soldi cinque. Ancora debiano i Rettori che fieno per lo tempo fare observare agli uomini della nostra arte tutti gli ordinamenti che sono scritti in questo Brieve, alla pena di soldi dieci per ciaschuno Rettore; essere ritenute le dette pene, nelle quali i detti Rettori incorressono, del loro salario, per lo Camarlingo della arte. ct Anchora ordiniamo et vogliamo et fermiamo, che veruno bechaio, o altri per lui, in veruno modo o vero per alcuna cagione, ardischa o vero presumma nè possa et non debia tagliare o fare tagliare carne in dì di festa comandata dalla Santa Chiesa, in piazza o vero fuori di piazza, sanza la licentia de’ nostri Rettori; et massimamente le infrascritte feste. Alla pena che debbia pagare al Camarlingo dell’arte, chi contro facesse, per ogni volta, soldi venti di danari. Le quali feste sono queste. ct Inprima, la Pasqua di Rexurexo con dua dì che seguita; poi, l’Ascensione; la Pasqua dello Spirito Santo con due dì seguenti; la festa del Corpo di Cristo, et anche tutte le domeniche dell’anno.
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