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Regolamento 9 novembre 1770. Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore

Regno di Sardegna · 1770 · Free in the US

10,628 words · about 45 min to read

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Author
Regno di Sardegna
Language
Italian
Published
1770
Length
10,628 words · about 45 min
Sections
15 reader sections
Text
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Rights
Public domain in the United States

 

Contents (15)
  1. Indice under 1 min
  2. Preambolo about 2 min
  3. Titolo primo about 3 min
  4. Titolo II about 4 min
  5. Titolo III about 2 min
  6. Titolo IV about 2 min
  7. Titolo V about 2 min
  8. Titolo VI about 7 min
  9. Titolo VII about 2 min
  10. Titolo VIII about 4 min
  11. Titolo IX about 8 min
  12. Titolo X about 3 min
  13. Titolo XI about 2 min
  14. Titolo XII about 4 min
  15. Titolo XIII about 2 min

Continue:

Indice

De' collegi de' Notai, e dell'esame di coloro, che aspirano al Notariato

Delle patenti de' Notai, e della diversa estensione del dritto di esercitare il Notariato nelle rispettive provincie

Della maniera di recar la prova de' requisiti necessari al Notariato

Delle matricole de' Notai

Delle piazze de' Notai

Degli obblighi de' Notai nel rogito degli atti, e contratti

Della maniera di tenere i registri, e minutari

De' doveri de' Notai rispetto alla insinuazione degli atti, e contratti, e spedizione delle copie de' medesimi

De' doveri degl'Insinuatori

Degli atti, e contratti lasciati dalli Notai defunti

De' Conservatori, e Delegati del Tabellione

Delle visite del Tabellione

Delle pene

Preambolo

ct ct

elle Regie Costituzioni S. M. ha prescritto quelle Leggi generali, colle quali, fissate le basi della validità degli atti, e contratti, non meno che de’ principali doveri di coloro, che vorranno esercitare l’importante uffizio di Notaio, fossero sempre più assicurati gl’interessi de’ suoi Sudditi, e si serbasse incontaminata la pubblica fede: ha pure esteso a quelle Provincie, dove non erasi per anco introdotto, lo stabilimento della Insinuazione, affinché tutti gli Stati potessero ugualmente partecipare de’ riguardevoli vantaggi, che derivano dalla esatta cura, e custodia in pubblici Archivj degli Atti, e Contratti, dalla facilità di farne le ricerche, e di averne con leggiere spesa le copie d’incontrastabile autenticità rivestite. Si è però riserbata di comprendere in particolare Regolamento le Leggi tutte, sotto cui dovranno esercitarsi in avvenire gli uffizj di Notaio, e d’Insinuatore; quindi, avendo fatto raccogliere i provvedimenti dati per l’addietro dalla medesima M. S., e da suoi Predecessori, con avervi fatto le variazioni, ed aggiunte, che al lume della sperienza le sono parute più proprie pel conseguimento del fine propostosi, e per accrescere decoro al Notariato, ha colle Patenti de’ 29. scorso Ottobre spiegato essere sua intenzione, che quelli sieno puntualmente, da chi si aspetta, osservati, senzaché sia d’uopo di più oltre ricorrere alli precedenti, avendo a tal fine approvato le determinazioni contenute nel Regolamento qui unito, ed ordinato, che sia questo osservato, come se facesse parte delle Regie Costituzioni, con aver derogato per tal effetto a tutte le Leggi, Editti, Gride, e Privilegj, che potessero esservi contrarj, mandando a Noi, ed alli Senati di Piemonte, e Nizza di registrare le accennate Patenti col detto Regolamento, con averci ad un tempo ordinato di pubblicarlo con nostro Manifesto. Noi pertanto in esecuzione de’ Reali comandamenti contenuti nelle sin qui enunziate Patenti mandate registrarsi, ed osservarsi da Noi, e da’ Reali Senati di Piemonte, e Nizza co’ rispettivi arresti delli tre, e sette corrente Novembre, mandiamo pubblicarsi col presente il qui annesso Regolamento, che in conformità delle Reali intenzioni dovrà da ogni uno essere eseguito, ed osservato; dichiarando, che alla copia, la quale ne verrà stampata nella Stamperia Reale, si presterà la stessa fede, che al proprio originale. Torino li nove Novembre mille settecento settanta.

Per detta Regia

CAMERA

Titolo primo

ct

ct

ct ct

N tutte le città capi di provincia degli Stati di S. M. vi sarà un collegio di Notai, il quale avrà le infraespresse incumbenze, ed ispezioni sopra i Notai della provincia: saranno a ciascun collegio ascritti da S. M. dodici soggetti, o quel minore numero, che stimerà più proporzionato; ed in appresso spetterà al corpo medesimo la elezione de’ collegiali a misura, che si farà luogo alla surrogazione di essi.

Nelle città di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, e Bobbio, ed in Varallo rimarranno in essere i collegi de’ Notai, che già vi sono stabiliti, e continueranno ad essere composti di que’ soggetti, che vi sono aggregati; ma non si potranno surrogare altri collegiali, salvo quando si tratterà di compiere il numero di dodici. Il collegio di Voghera, come gli altri, estenderà le sue ispezioni in tutte le terre, e luoghi, che verranno assegnati a quella provincia; quelli di Bobbio, e di Varallo, come pure l’altro, che sarà eretto in Domo d’Ossola, eserciteranno le stesse funzioni nel Bobbiese, nella Valsesia, e nell’Ossola superiore rispettivamente, senza dipendere da verun altro collegio.

Coloro, che aspirano al Notariato, dovranno in prima riportare dal collegio, da cui dipende la loro patria, un certificato, nel quale si comprovino i seguenti articoli.

Se il ricorrente sia suddito di S. M., ed in istato laicale.

Se sia persona dabbene, e di buoni costumi; se goda la pubblica estimazione di persona onorata; se sia stato, o sia inquisito di qualche delitto, o dedito ad alcun vizio.

Se sia nato da onesti parenti; se il di lui padre, e la madre abbiano vissuto, o vivano de’ proprj redditi, ovvero abbiano esercitata, od esercitino qualche professione, che dovrà in tal caso spiegarsi.

Se il ricorrente medesimo abbia esercitata qualche altra professione, che dovrà pur essere individualmente menzionata.

Si commetterà dal Gran Cancelliere ai rispettivi collegi l’esame di coloro, che, aspirando al Notariato gli presenteranno le loro suppliche con detto certificato, e colla prova degli altri requisiti per esservi ammessi; e quanto a quelli, ch’eleggessero di subirlo in questa città, si farà la commessione al collegio della medesima.

Tutti i collegiati avranno dritto d’intervenire a detto esame, a cui si procederà da due di essi, che sieno estratti a sorte: vi assisteranno in questa città il Conservatore Generale del Tabellione, ed uno de’ Consiglieri di Stato, o Riferendari, che sarà deputato dal Gran Cancelliere, e l’Uffizio del Procuratore Generale di S. M.: nelle provincie il Prefetto, o Pretore rispettivamente, od i loro Luogotenenti, i Conservatori, o Delegati del Tabellione, e l’Avvocato Fiscale della provincia, o suo Sostituito, i quali tutti saranno in diritto d’interrogare il postulante, e dovranno singolarmente verificare l’identità della di lui persona.

A dettatura di alcuno degl’intervenienti l’esaminato darà saggio della sua scrittura, ed ortografia, affinchè si possa riconoscere, se il carattere sia bello, chiaro, e ben intelligibile, come conviensi: lo scritto sarà parafrato da chi presiede al collegio, ed unito al parere de’ due Notai collegiati esaminatori, ed al voto degli Uffiziali Regj avanti detti, si trasmetterà al Gran Cancelliere.

In ciascun anno al primo esame i collegiati presteranno giuramento di esaminare quelli, che si presenteranno, senza comunicar loro direttamente, nè indirettamente le interrogazioni, e di dare il loro parere con giustizia, senza parzialità, e colla sola mira del pubblico bene.

Si permette a detti collegi di proporre que’ regolamenti, che stimeranno necessari per il loro buon reggimento, ed avranno essi l’incarico di rappresentare alla Camera non meno gli abusi, che s’introducessero nell’esercizio del Notariato, quanto se alcuno de’ Notai del dipartimento per decrepità, abituali indisposizioni, cessazione di stato laicale, o per altre cagioni vi si rendesse inabile, o per delitto, che rechi infamia, o per arti vili se ne facesse indegno, acciocchè dal Magistrato si dieno gli opportuni provvedimenti per inibirgliene l’esercizio; ed in oltre veglieranno, che non si moltiplichi di troppo il numero de’ Notai oltre il bisogno delle rispettive città, e provincie.

Titolo II

Notai, che presentemente esercitano il Notariato nelle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, e nelle valli di Sesia, e dell’Ossola, dovranno prima del venturo anno 1771 rapportare da S. M. patenti di costituzione, le quali saranno loro accordate senza ulterior esame, e senza verun pagamento al Regio Erario, nè anche a titolo d’emolumento, purchè sieno sudditi di S. M., abbiano fissa abitazione ne’ Regj Stati, e presentino legittimi titoli della loro creazione, ed ammessione.

Potranno essi frattanto continuarne l’esercizio in virtù delle precedenti loro costituzioni, e ne’ limiti fissati colle medesime.

Quelli, che in avvenire in dette provincie, e valli aspireranno al Notariato, previo l’adempimento de’ requisiti dalle Regie Costituzioni prescritti, ne rapporteranno le necessarie patenti, le quali loro verranno accordate, mediante l’emolumento delle concessioni vitalizie, senza pagamento di finanza, né obbligo di acquisto di piazza.

Sì gli uni, che gli altri de’ predetti Notai non potranno esercitare il Notariato fuori del distretto delle provincie, o valli, a cui saranno assegnati; e neppure sarà loro lecito di ricevere alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i contraenti, o disponenti, od almeno uno di essi non saranno abitanti nelle stesse provincie, e valli rispettivamente.

Que’ Notai, a’ quali, come compresi nelle note pubblicate in piede del Manifesto Camerale de’ 10. Gennaio 1731., fu colle patenti in esso enunziate conceduta la facoltà di esercitare l’uffizio, loro vita natural durante, ancorché non fossero provveduti di piazza, goderanno del dritto di continuare tal esercizio, e delle prerogative loro concedute nelle patenti di ammessione, esclusa però, in conformità di detto Manifesto, la facoltà d’essere ammessi agli uffizi di Podestà, Proccuratore, o Segretaro di qualsivoglia Tribunale, o Comunità.

Quegli altri, che, come descritti in piede del Manifesto Camerale degli 11. Aprile 1744., tuttocché non provveduti di piazza, sono stati abilitati alla professione del Notariato, durante la loro vita nelle terre, e luoghi menzionati nell’altro Manifesto de’ 7. Settembre 1743., potranno solo esercitarlo nel distretto delle rispet- tive terre suddette, e per quegli atti, e contratti meramente, che vi si faranno dagli abitanti in esse: sarà proibito eziandio a qualunque Notaio provvisto di piazza il ricevere in dette terre, e luoghi alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i principali contraenti, o disponenti non saranno ivi abitanti.

A mente delle concessioni non sarà permesso a’ Notai provveduti di piazze alienate dalla Francia, e stabilite ne’ paesi ceduti a questa Corona nel 1713. di quelle esercitare fuori del distretto de’ luoghi, ne’ quali sono state fissate.

Nelle valli della provincia di Pinerolo i sei Notai, a’ quali colle patenti de’ 19. Febbraio 1746. è stato permesso, mediante finanza, e senza piazza l’esercizio del Notariato, osserveranno le condizioni apposte in dette patenti sotto pena della privazione dell’uffizio, ed altra maggiore secondo le circostanze de’ casi, oltre la nullità degli atti, e contratti.

Nelle città, e terre pervenute al Reale Dominio col trattato de’ 24. Marzo 1760. i Notai stati per l’addietro legittimamente creati continueranno il loro esercizio ne’ rispettivi distretti delle medesime senza poter fuori di esse ricevere atti, e contratti, o sostenere uffizi, per cui sia necessario il Notariato; quelli poi, che rapporteranno in avvenire concessioni vitalizie, mediante l’emolumento per esse dovuto, potranno praticare le funzioni tutte del suddetto uffizio entro la provincia, a cui sono applicati: lo stesso si osserverà a riguardo de’ Notai del Ducato di Aosta.

Non potranno esercitare l’uffizio di Notaio fuori del distretto delle infrascritte rispettive giurisdizioni li dodici Notai, che nel Principato di Messerano, e Marchesato di Crevacuore, ed i venti, che in quello della Riviera di S. Giulio, ed Orta in conformità delle speciali convenzioni saranno creati, previo l'esa me nella forma prescritta dalle Regie Costituzioni, quanto a quelli dell’Uditore, o sia Giudice di seconda istanza, e rispetto a questi del Castellano, od altro de’ Giudici, cui sarà commesso dal Vescovo di Novara.

In tutte le altre parti degli Stati di S. M. tanto al di qua, che al di là da’ monti, e colli tutti que’ Notai, che non sono specialmente eccettuati, dovranno per l’esercizio del Notariato, e sino a che venga da S. M. altrimenti ordinato, aver la proprietà d’una piazza, o la nomina del proprietario nella conformità, e sotto le pene prescritte dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 1. §§. 2. e 6.: e potranno i proprietari delle piazze, od i loro sostituiti esercitarle in tutte le provincie degli Stati di S. M., di qua da’ monti, e colli, o di là da essi, secondo che saranno le piazze da loro possedute nell’una, o nell’altra parte rispettivamente; ma non sarà lecito nè agli uni, nè agli altri di estenderne l’esercizio alle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, valli di Sesia, ed Ossola, e Riviera di S. Giulio, ed Orta.

Potranno però essi Notai provveduti di piazza, che si recassero nelle suddette provincie in qualità di Giusdicenti pedanei, di Segretari di Comunità, o dei Tribunali, o dei Delegati, o Commessari, ricevere, ed autenticare tanto gli atti giudiziali appartenenti a tali rispettivi uffizi, quanto gli atti, e contratti privati.

Tutti coloro, che riceveranno atti, od instrumenti, o compiranno altre incumbenze del Notariato fuori de’ distretti loro, come avanti rispettivamente assegnati, o tra persone, per cui loro è vietato di ricevere atti, e disposizioni, incorreranno la pena di scudi trenta, oltre la nullità di ogni atto.

Titolo III

’età d’anni venti compiti, di chi aspira ad esser Notaio, dovrà verificarsi colla esibizione della fede di Battesimo.

La pratica per tre anni nell’uffizio di qualche Causidico dovrà comprovarsi coll’attestazione giurata del Causidico, sotto cui avrà praticato, nella quale questi deporrà specialmente dello stato laicale, della probità, e de’ buoni costumi del ricorrente, della nascita del medesimo da onesti parenti non esercenti mestier vile, e singolarmente che nel tempo della pratica non abbia in esso riconosciuto mala fede, od altri vizi, e difetti contrari all’onoratezza, e disdicevoli ad un pubblico Notaio.

Il possesso di beni pel valore di lire quattromila dovrà comprovarsi colla esibizione delle fedi di catastro, nelle quali sieno descritti, e coll’esame giudiziale di uno, due, o più testimoni presentati dal ricorrente, i quali sieno risponsali tra tutti per detta somma, e depongano, che il medesimo realmente posseda i beni designati nelle fedi di catastro; e che questi sieno del valore di lire quattromila liberi, e sbrigati per tal concorrente da’ debiti, ed ipoteche. Si presenteranno altresì le opportune fedi in prova, che non siasi consegnato alcun fidecommisso, od altro vincolo sovra di essi beni.

Dovrà detto esame seguire avanti dell’Intendente, o Prefetto, o Pretore della provincia, o del distretto, in difetto avanti un Giudice Togato, e saranno i testimoni nell’atto diffidati, che contraendosi per causa dell’uffizio del Notariato contabilità dal ricorrente o per dritti d’insinuazione, e Tabellione, o per con- travvenzioni, o per danni delle parti, e riconoscendosi, che li beni, i quali devono essere affetti, ed ipotecati per le suddette ragioni, o non fossero al tempo del loro esame realmente posseduti dal ricorrente, o non fossero dell’additato valore, o fossero già d’allora assorbiti in tutto, o parte da’ debiti, o vincoli, saranno essi sussidiariamente obbligati per tutto ciò, che potrà mancare alle lire quattromila.

Quando da’ ricorrenti si presti cauzione per la suddetta somma, si praticheranno le stesse avvertenze per verificare, se il fideiussore posseda beni pel valore di lire quattromila liberi, e sbrigati da’ debiti, e vincoli, eccettuati solamente que’ casi, in cui gli Uffiziali Regj, o Giudici Togati, avanti a’ quali dovrà seguir l’atto, conoscano essere il medesimo notoriamente risponsale.

Prestandosi la cautela con luoghi de’ Monti, basterà l’annotazione alle cedole, la quale non potrà sciogliersi senza un decreto del Gran Cancelliere, con cui sia approvata la surrogazione d’altre cautele; che se fosse prestata con censi, o crediti, si rimetterà l’instrumento, o scrittura alla Grande Cancelleria coll’intimazione, che per decreto del Giudice ordinario del debitore verrà a questo fatta, di non pagare liberamente al creditore, sotto pena di reiterato pagamento, salva ragione di farne il deposito in que’ casi, in cui intendendo il debitore di essere liberato, non si possa, per colpa del creditore, devenire al necessario reinvestimento del capitale, che per l’interesse del Tabellione, e del pubblico sia approvato.

Tutte le predette giustificazioni, ed atti concernenti le riferite cautele si rimetteranno, e custodiranno nell’archivio della Grande Cancelleria, acciocché gl’interessati possano avervi ricorso nell’emergenze.

Titolo IV

Opo che avranno i Notai riportate le patenti debitamente spedite, prestato il giuramento, ζ saranno matricolati nel registro, o sia matricola, che si tiene all’Uffizio del Gran Cancelliere, dovranno prima di rogare alcun atto, o contratto, consegnare, e presentare le loro patenti colla fede della suddetta matricola alla tappa, o sia uffizio d’insinuazione del luogo, da cui dipende quello del loro domicilio, ed i provveduti di piazza anche alla tappa, a cui è applicato il luogo, dove quella è fissata: sì gli uni, che gli altri dovranno altresì scrivere di proprio pugno nel registro de’ rispettivi Insinuatori il loro nome, cognome, patria, ed abitazione, col segno manuale, e tabellionale, di cui vorranno servirsi in detto uffizio; e quelli, che saranno provveduti d’una piazza, ne faranno pure specifica menzione.

Per la lontananza del luogo d’abitazione del Notaio da quello della tappa, ove sono fissate le piazze potrà la Camera dispensarlo dal presentarvisi personalmente, purché prima di ricevere atti, e contratti, egli trasmetta all’Insinuatore d’essa le sue patenti colla fede dell’anzidetta matricola, ed un foglio, nel quale di proprio pugno sia scritto come sovra il suo nome, cognome, patria, piazza, abitazione, segno manuale, e tabellionale da inserirsi nel registro suddetto, e ne riporti l’opportuno certificato.

I segni manuale, e tabellionale non potranno mai variarsi da’ Notai.

Ogniqualvolta i Notai cambieranno domicilio, saranno tenuti di adempire nella tappa del luogo, in cui si porteranno ad abitare, a tutto ciò, che si è avanti prescritto, e quelli, che sono provveduti di piazza, notificheranno pure tale cambiamento all’Insinuatore della tappa, in cui quella è fissata, dal quale se ne farà l’annotazione in registro, e detta notificazione si farà da tutti all’Insinuatore della tappa, da cui partono per cambiar domicilio.

Quelli de’ Notai, a cui è come avanti permesso di ricevere atti, e contratti fuori della tappa del loro domicilio, o fuori del luogo della loro piazza, saranno tenuti di presentare la prima volta a’ Segretari Insinuatori della tappa de’ luoghi, ove li rogheranno, la fede della loro matricola nel tempo stesso, in cui porteranno, o trasmetteranno gl’instrumenti per insinuarli.

Per le contravvenzioni a’ provvedimenti contenuti in questo titolo s’incorrerà la pena di scudi dieci.

Titolo V

Nfinoattantochè sussisteranno le piazze de’ Notai in quelle parti degli Stati, per cui si sono alienate, saranno le medesime ereditarie, alienabili per maschj, e femmine, come cosa libera, e commerciabile, eccettochè ne fosse vitalizia la concezione.

Sarà detto uffizio privilegiato a favore de’ proprietarj, senzachè possa essere mai vincolato ad alcun fidecommisso, nè soggetto a veruna sorta d’ipoteca, o debito, quantunque privilegiato, salva l’ipoteca a favore de’ creditori anteriori all’acquisto sopra il prezzo dell’uffizio.

Non cadrà nella pena della confiscazione eccetto ne’ delitti di lesa Maestà in primo, o secondo grado.

Non sarà sottoposto ad alcuna pignorazione, od esecuzione per qualsivoglia causa, o debito, né anche sussidiariamente, salvo a favore di quelli, che avessero prestato il danaro per l’acquisto di esso, e dopo questi per il pagamento del dritto d’insinuazione, o che vi sia preceduto il consenso speciale del possessore.

Le vendite, che fi facessero di tal uffizio per l’interesse de’ pupilli, o de’ minori, così pure gli affittamenti, che se ne facessero da qualunque proprietario, dovranno seguire nella forma dalle Regie Costituzioni rispettivamente prescritta per le vendite, e per gli affittamenti degli stabili.

Sarà lecito a chicchessia di acquistare una, o più di dette piazze, tanto per esercitare da se stesso, che per contrattarle, o farle esercitare da’ sostituiti; professando però egli medesimo il Notariato, dovrà dichiarare nelle matricole a quale di dette piazze sia affetto il suo esercizio.

A’ proprietarj delle piazze sarà permesso di contrattarne l’esercizio con quelle persone, che stimeranno, e di convenire con esse di una certa mercede, o partecipazione degli emolumenti, come loro piacerà.

Sarà il proprietario per ogni, e qualunque suo sostituito, od altri, che per esso eserciti, civilmente tenuto verso il Tabellione per que’ contratti, che non si troveranno a questo consegnati, e conseguentemente per le spese necessarie a far seguire l'insinua- zione degli atti, e contratti lasciati dal Notaio defunto, od assente, da cui era esercitata la piazza.

Spetterà a’ Giusdicenti ordinarj il compellire i sostituiti, ed affittavoli al pagamento de’ fitti, delle mercedi, e degli emolumenti convenuti, ed il conoscere sul finimento, o risoluzione degli affittamenti; ma se i proprietarj agiranno, acciocché questi facciano fede d’aver insinuati gli atti, e contratti per essi rogati, o dopo dichiarata dall’ordinario la risoluzione dell’affittamento, intenderanno, che a’ medesimi sia inibito l’esercizio della loro piazza, s’indirizzeranno alla Camera de’ Conti, la quale potrà commettere a’ Conservatori, o Delegati del Tabellione, acciocché vi provvedano sommariamente.

Titolo VI

Sprimeranno i Notai negli atti, e contratti il nome del padre de’ contraenti con ispecificazione se vivo, o morto, e la patria, ed abitazione di essi, e de’ testimonj sotto pena di lire venticinque, spiegando l’abitazione anche rispetto a coloro, che dimorano nella propria patria.

Nel ricever atti, e contratti sottoposti all’insinuazione vi apporranno nel principio in carattere disteso, e non in cifra, né con abbreviature l’anno, mese, giorno, e luogo, dove saranno ricevuti, e stipulati, e negli atti, e contratti portanti ipoteca per maggior sicurezza dell’anteriorità esprimeranno individualmente anche l’ora, se si potrà, od almeno spiegheranno se avanti, o dopo il mezzo giorno sotto la pena espressa nel §. precedente, nella quale incorreranno altresì gli Attuari, e Segretari de’ Tribunali, che negli atti giudiziali soggetti all’insinuazione, i Segretari delle Comunità, che negli atti comuni- tativi importanti ipoteca, non faranno come avanti menzione anche dell’ora, in cui sono seguiti.

Si esprimeranno altresì ne’ contratti in carattere disteso, e non in cifra le somme cadenti nell’obbligazione, liberazione, o nella disposizione qualunque siasi.

Non sarà lecito a’ Notai di ceterare le clausole degli atti, e contratti, né di scriverne le minute nelle parti essenziali con abbreviature, o non facili ad essere intese, o suscettibili di doppia significazione sotto la pena di scudi dieci, e quindi si avrà per affatto abolita la pratica di ricevere gl’instrumenti, come suol dirsi, in tessera, la quale contro gli ordini per l’addietro pubblicati è invalsa in alcune delle provincie de’ nuovi Stati.

Le minute de’ contratti, od atti, che si riceveranno da qualsivoglia Notaio dovranno essere distese in lingua volgare: non si lascierà in esse alcun vacuo, che non sia lineato: non vi si faranno abrasioni di sorte alcuna, e non potranno praticarsi cancellature tali, che non possano distintamente leggersi per riconoscere quello, che contenevano le parole cancellate.

Ne’ contratti importanti traslazione di dominio de’ beni situati in que’ territorj, per cui sarà stata formata la mappa, dovrà il Notaio esprimer il numero di essa per designarli sotto pena di uno scudo in caso di contravvenzione.

Si leggerà ogni minuta, e pronunzierà dal Notaio a chiara, ed intelligibile voce in presenza delle parti, e de’ testimonj con ispiegare alle persone rurali, ed idiote nella lingua loro propria la sostanza, e la forza degli atti, e contratti, e de’ patti, e condizioni essenziali, aggiungendo, diminuendo, o variando la minuta, secondo la volontà de’ contraenti, il che però si farà con postille a piè della minuta prima delle soscrizioni, o segni delle parti, e de’ testimonj, e non già nel corpo di essa.

A piè delle minute, e prima della sottoscrizione delle parti esprimeranno i Notai l’importare del giusto dritto dell’insinuazione, il quale sarà diviso in più categorie, quando si tratterà di contratti, od atti, per li quali è dovuto più d’un dritto, e tal’espressione si riporterà pure nelle copie, che si spediranno tanto per l’uffizio dell’insinuazione, che per le parti sotto pena di lire venticinque.

Soscritti, o segnati che sieno gli atti, e contratti rispettivamente da’ testatori, contraenti, e testimonj, secondo che sapranno, o non sapranno scrivere, si soscriverà tosto manualmente dal Notaio la minuta originale, esprimendo nella sottoscrizione il suo nome, e cognome.

Occorrendo qualche variazione dopo la soscrizione, si porterà nuovamente dopo la medesima la postilla, o variazione, e quella si farà nuovamente soscrivere, o segnare dalle parti, e da’ testimonj, purché ciò segua avanti che le parti sieno divertite ad altri atti, e si soscriverà anche dal Notaio stesso manualmente, come si è detto di sopra.

Allorché non si tratterà di mera correzione di materiali errori, ma di variare, ed alterare qualche patto, clausola, od espressione sostanziale dell’atto, e contratto, non potrà la variazione, ed alterazione eseguirsi per mezzo di semplice cancellatura, ancorché lasci distintamente leggere le scritturazioni cancellate, ma dovrà farsi col mezzo di postilla nella maniera avanti espressa.

Rispetto alle date, che sono così sostanziali agli atti, e contratti, dovrà osservarsi tutto ciò, che si è di sopra prescritto circa le abrasioni, cancellature, e rapporto delle postille, di maniera che non sia lecito a’ Notai di correggere ne’ minutari, e registri la data dell’anno, giorno, mese, ed ora degli atti, e contratti col mezzo di cancellatura, e di apposizione di altra data, ma debbano portare la vera data per postilla a piè delle rispettive minute avanti le soscrizioni.

Dovrà ciascun Notaio nel soscrivere le minute degli atti, e contratti, che da esso si riceveranno, specificare separatamente la quantità de’ fogli, e delle pagine, che contengonsi tanto nella minuta stipulata, che nelle inserzioni fatte in occasione della stipulazione.

I pubblici documenti potranno anche dopo la stipulazione de’ contratti inserirsi ne’ medesimi; i titoli però, e le scritture private vi si dovranno inserire nel tempo della stipulazione in presenza delle parti con farsene nell’atto special menzione; che se ciò non si potesse praticare, sarà bensì permesso di farne in appresso l’inserzione nel contratto dalle parti ordinata, prima però della insinuazione di esso; ma il Notaio dovrà estendervi in piede un certificato, da cui risulti il tempo della remissione seguita a sue mani, ed il nome, e cognome di quello, che l’avrà fatta.

Ne’ contratti stipulati per mezzo di proccuratore costituito con procura rogata fuori di questi Stati, dovrà sempre inserirsi essa procura, eccettoché questa fosse già inserta in qualche altro instrumento stato insinuato, perché in tal caso basterà di accennare l’uffizio, libro, e foglio, in cui sarà insinuato l’instrumento, nel quale è inserta.

Negl’instrumenti di proccura sarà proibito di lasciare in bianco il nome del proccuratore costituito.

Le contravvenzioni a’ precedenti §§. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. e 16. si puniranno colla pena di lire cento.

Facendo qualche Notaio stendere le minute, o le copie per l’insinuazione, e per le parti da altra persona sua confidente (il che si praticherà senz’altro da que’ Notai, i quali non hanno un carattere bello, chiaro, ed intelligibile) ne farà menzione, spiegando il nome, e cognome di chi le ha scritte sotto pena di lire cinquanta per l’omissione di tal’espressione.

Per assicurare, che segua nel tempo prescritto l’insinuazione degli atti, e contratti, che vi sono soggetti, ogni Notaio nell’atto stesso del rogito, ed alla presenza de’ testimoni dovrà rimettere a’ testatori, ed a ciascuna delle parti contraenti, o quando queste sono in gran numero, almeno a due de’ principali interessati, una fede autentica in carta semplice, e senza costo di spesa, nella quale si esprima la data del giorno, mese, ed anno, il nome, e cognome de’ contraenti, ed il titolo del contratto, ed atto da esso ricevuto sotto pena in difetto di scudi dieci, di non poter pretendere la mercede degli atti, e contratti per esso ricevuti, e di doverne ciò non ostante rimettere la copia.

Seguendo la morte del testatore entro gli otto giorni dopo fatto il testamento, dovrà il Notaio sotto la stessa pena rimettere l’anzidetta fede all’erede istituito nel testamento.

I testatori, gli eredi rispettivamente, ed i contraenti rimetteranno detta fede all’insinuatore, ove risiedano nel luogo della tappa, ed abitando nel distretto di questa, gliela faranno pervenire, fra il termine di giorni quindici.

Indirizzandosi per questo effetto a’ Segretari delle Comunità, o quando si tratti d’instrumenti ricevuti da questi a’ Giusdicenti de’ luoghi, in cui si sono stipulati, saranno i medesimi rispettivamente obbligati a trasmettere dette fedi all’Insinuatore almeno fra giorni quindici dopo la rimessione a loro fattane sotto pena di scudi due.

L’Insinuatore ricevute dette fedi le inserirà in un particolare registro, che dovrà tenere, e trascorso il termine per l’insinuazione degli atti, e contratti nelle medesime designati, senza che questa sia seguita, darà l’istanza al Conservatore, o Delegato del Tabellione, e in difetto all’Ordinario della città, o luogo di sua residenza, acciocché coll’intervento di esso Insinuatore, cui sarà lecito di fare le parti del Fisco, si trasferisca anche col Segretaro a casa del Notaio, che gli ha ricevuti, per assicurare la minuta, e formare l’opportuno verbale, che sarà indilatamente trasmesso al Proccuratore Generale di S. M.: che se gl’interessati, trascurando una sì accertata cautela, o non trasmetteranno all’insinuatore detta fede, o non porgeranno a notizia la contravvenzione de’ Notai, che loro non la rimettessero, non avranno, che ad imputare a se stessi le occultazioni, che potessero seguire de’ loro atti, e contratti.

Rinunciandosi da’ contraenti ad alcuno de’ benefizi dalle leggi a loro favore introdotti sarà obbligo del Notaio di cerziorarli del beneficio loro spettante, e dell’effetto di tali rinuncie, quando sono dal dritto permesse sotto pena di scudi cinque, e detta certificazione alle persone rurali, ed idiote si farà nella lingua loro propria.

Oltre le proibizioni fatte a’ Notai nelle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 10. §. 4., e tit. 11. §. 13. sarà loro vietato di ricevere i contratti riprovati dalle stesse Regie Costituzioni nel lib. 4. tit. 34. cap. 14.; che se ardissero di riceverli, saranno sommariamente puniti dal Senato con pene esemplari, alle quali si farà altresì luogo contro di loro, ogni qualvolta consapevoli di frode, inganno, o seduzione di alcuno de’ contraenti, o che questi sia forzato al contratto, o senza piena libertà di sentimento, o consenso, niente di meno ne rogassero l’instrumento; basterà, che sia decretato per tali cause il loro castigo, acciocché per effetto di questa condanna debbano poi essere dalla Camera senz’altro dichiarati indegni, ed inabili all’esercizio del Notariato: per lo che sarà obbligo degli Avvocati Fiscali Generali di rimettere copia delle sentenze al Procuratore Generale di S. M.

Que’ Notai, che riceveranno contratti d’alienazione di beni de’ minori, o delle femmine senza l’osservanza delle solennità prescritte dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 11. incorreranno nella pena di scudi venticinque, e ricevendo per semplici testimoniali, od altrimenti, che per pubblico instrumenro, atti, e contratti, sottoposti all’insinuazione, soggiaceranno alla pena di scudi cinque.

Nel ricevere i testamenti, saranno tenuti i Notai d’interrogare i testatori, ed esortargli a lasciare qualche cosa a’ rispettivi spedali di Carità del luogo, e della provincia, ove si troveranno, e lo stesso praticheranno a riguardo dello spedale de’ Santi Morizio, e Lazaro, con fare menzione specifica nel corpo di detti testamenti anche del rifiuto, che ne potesse fare il testatore sotto pena di scudi sei, e rispetto a’ testamenti sigillati dovrà adempirsi a quanto sopra nell’atto di remissione.

Titolo VII

E minute dovranno da’ Notai tenersi in forma di libro cucite insieme, l’una dopo l’altra senza preposterazione, apponendo in ogn’una di esse il titolo di ciascun atto, che dovrà indi riportarsi per rubrica al principio d’ogni minutaro con menzione individua di tutte le parti contraenti, e relazione al foglio, in cui si troverà la minuta: dovranno inserirvisi tra le ventiquattro ore almeno dopo che le avranno ricevute; e conseguentemente non potranno tenersi due minutari correnti nello stesso tempo, né si principierà un nuovo minutaro pria che sia terminato il precedente sotto pena di scudi venticinque.

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