Front matter
ct ct ct fi ct ct
ct
Indice
Preambolo
ct ct ct
Vista la legge del 2 aprile 1865, n.o 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863 con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell’art. 2. della stessa legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo: ct Il Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, sono approvate ed avranno esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.o gennaio 1866. ct Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno. ct La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865. ct ct ct ct ct ct ct ct
Disposizioni generali
ct ct ct Le leggi promulgate dal re divengono obbligatorie in tutto il regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.
La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta uffiziale delle leggi e decreti, e nell’annunzio di tale inserzione nella gazzetta uffiziale del regno. ct La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. ct Nell’applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analo- ghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto. ct Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi. ct Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. ct Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono. ct I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.
I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati. ct Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all’ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successorii, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino. ct Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà de’ disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.
La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà. ct La competenza e le forme dei procedi- menti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.
I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l’atto fu fatto. Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.
I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all’esecuzione. ct Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno. ct Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume.
Libro I: Delle persone
ct ct
Indice
(Artt. 1-15)
(Artt. 16-19)
(Artt. 20-47)
(Artt. 48-52)
(Artt. 53-158)
(Artt. 159-201)
(Artt. 202-219)
(Artt. 220-239)
(Artt. 240-322)
(Artt. 323-342)
(Artt. 343-349)
(Artt. 350-405)
Titolo I
ct ct Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.
I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.
È cittadino il figlio di padre cittadino.
Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, que- sti è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.
Può nondimeno entro l’anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l’uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.
Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento è riputato straniero.
Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell’articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l’anno dalla fatta dichiarazione.
Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell’armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz’altro riputato cittadino.
Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.
Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.
Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.
È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.
Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall’
Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell’.
La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.
La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.
Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall’uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.
La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.
La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinaza divengono cittadini, semprechè abbiano anch’essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell’
La cittadinanza si perde:
3
3
3
La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.
Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell’, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell’, quanto ai figli.
La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell’articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.
Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell’, la ricupererà, purchè:
3
3
3
La donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.
Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti l’uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.
L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza neicasi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalilà stabilite.
Titolo II
ct ct Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il trasferimento della residenza
in un altro luogo coll’intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.
Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all’uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, ο con altri fatti che valgano a dimostrarla.
La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.
Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.
Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.
Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.
Quest’elezione deve risultare da prova scritta.
Titolo III
ct ct ct ct La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si presume assente
Finchè l’assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dell’assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull’istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l’assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.
Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.
ct ct Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l’assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell’assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l’assenza sia dichiarata.
Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni,
Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dell’assente, e notificato alle persone in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell’assente.
Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll’intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.
Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell’assenza.
La sentenza che dichiara l’assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell’.
ct ct ct ct Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, sull’istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se ve ne sono.
Gli eredi testamentari dell’assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell’assente diritti dipendenti dalla condizione della morţe di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all’esercizio temporaneo di quei diritti.
Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all’esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.
Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente.
Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi diritto sui beni dell’assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l’interesse dell’assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll’assente ed alle altre circostanze.
L’immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell’assente nei limiti stabiliti in appresso.
Coloro che hanno ottenuta l’immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all’inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell’assente.
Non potranno, senza l’autorizzazione giudiziale, alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.
Il tribunale ordinerà, ove sia d’uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.
Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell’assenza, e di seguito sino ai trent’anni il decimo.
Se siano parenti in grado più remoto od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent’anni il sesto.
Trascorsi trent’anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel possesso.
Se, durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d’uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall’.
I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell’.
Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che hanno goduto i beni, sono tenuti a restituirli con le rendite a norma dell’.
Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l’assente deve proporle contro coloro che hanno ottenuta l’immissione in possesso.
ct ct Se l’assenza fu continuata per lo spazio di trent’anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla nascita dell’assente e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, il tribunale, sull’istanza delle parti interessate, pronunzia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossero state imposte.
Pronunziata l’immissione nel possesso definitivo, cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall’autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.
Qualora i cento anni dalla nascita dell’assente si compissero prima della dichiarazione d’assenza, o dopo di essa, ma prima dell’immissione nel possesso temporaneo, gli aventi diritto, premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza, possono domandare che la immissione nel possesso e l’esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell’assente siano concessi in modo definitivo, purchè le ultime notizie dell’assente risalgano almeno a tre anni addietro.
Se dopo l’immissione nel possesso definitivo l’assente ritorna od è provata la sua esistenza, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito.
I figli e i discendenti dell’assente possono egualmente, entro i trent’anni dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni dell’assente secondo le norme stabilite nell’articolo precedente, senza essere tenuti a provarne la morte.
Se dopo l’immissione nel possesso definitivo viene provato il tempo della morte dell’assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, od avessero acquistato un diritto in conseguenza della morte, od i loro successori, possono proporre le azioni loro competenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione e gli effetti delle buona fede riguardo ai frutti percepiti ct ct Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignori la esistenza, se non pruovi che essa esisteva quando quel diritto è nato.
Aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far procedere all’inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili.
Le disposizioni dei due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spettassero all’assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.
Finchè l’assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbli- gati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.
ct ct Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l’esercizio della patria podestà a norma dell’.
Se la madre non è vivente allorchè si verifica la presunzione di assenza del padre, o muore prima che l’assenza sia dichiarata, o è nell’impossibilità di esercitare la patria podestà, la cura dei figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi nell’ordine stabilito dall’, ed in mancanza di questi ad un tutore temporaneo.
Titolo IV
ct ct La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.
La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.
La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.
Ciascuna generazione forma un grado.
La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l’una dall’altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.
La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.
La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono: la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all’altro parente, non compreso parimente lo stipite.
L’affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell’altro coniuge.
L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.
Titolo V
ct ct ct ct ct ct La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.
Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d’età o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall’uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l’altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio. La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita. ct ct Non possono contrarre matrimonio l’uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.
Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Non può contrarre nuovo matrimonio la donna se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell’.
Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.
In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.
In linea collaterale il matrimonio è vietato: 1.o tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali; 2.o tra gli affini nel medesimo grado; 3.o tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.
Il matrimonio è proibito:
Tra l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
Tra i figli adottivi della stessa persona:
Tra l’adottato ed i figli sopravvenuti all’adottante;
Tra l’adottato ed il coniuge dell’adottante, e tra l’adottante ed il coniuge dell’adottato.
Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.
Se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l’autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato.
Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll’altro coniuge.
Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.
Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.
Se uno dei genitori è morto o nell’impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell’altro.
Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell’adottante.
Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l’avo o l’avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell’avo.
Il disparere tra le due linee equivale a consenso.
Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi, nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.
La disposizione dell’ è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela. A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.
Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.
Nell’interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.
La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.
Non è ammesso l’intervento di procu-, ratori nè di altri difensori.
Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.
Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell’.
Può anche dispensare dall’impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l’uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.
Le disposizioni dell’, dei numeri 2 e 3 dell’, e dell’ non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.
Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l’assenso del re.
ct ct La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell’uffiziale dello stato civile.
L’atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.
Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.
Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.
Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.
L’atto resterà affisso nell’intervallo tra l’una e l’altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.
La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.
La promessa di matrimonio fatta in conformità dell’ autorizza la richiesta delle pubblicazioni.
L’uffiziale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, mei casi in cui tale consenso è necessario.
Se l’uffiziale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto.
Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall’ultima pubblicazione.
Le pubblicazioni si considerano come non avvenute se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.
Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell’unica pubblicazione.
Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorieta col quale cinque persone ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli , , , , , e si oppone al loro matrimonio.
Il pretore deve far precedere all’atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.
Gli sposi debbono presentare all’uffizio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio:
Gli estratti dei loro atti di nascita;
Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;
Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;
Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
Tutti gli altri documenti, che nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.
Se uno degli sposi fosse nella impossibità di presentare l’atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.
L’atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell’uno o dell’altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e preci- sione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l’atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.
Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro.
L’atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.
Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette. ct ct Il padre, la madre, e in mancanza d’ambidue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand’anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuti gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.
Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età:
3
3
Per le cause indicate nel precedente articolo potranno anche fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.
Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all’, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.
The opening of the book is shown; the full text loads in the reader.
Loading the full text…
The end
You’ve reached the end of Codice civile.
