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Appunti di giurisprudenza bancaria in Inghilterra

Giuseppe Prato · 1899 · Free in the US

10,158 words · about 43 min to read

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About this book

Author
Giuseppe Prato
Language
Italian
Published
1899
Length
10,158 words · about 43 min
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Public domain in the United States

 

Contents (4)
  1. Front matter under 1 min
  2. I about 15 min
  3. II about 22 min
  4. III about 6 min

Continue:

Front matter

ct

ct ct ct ct

ct

I

ct Chi volesse tentare un’esposizione compiuta di tutte le leggi che ressero e regolano tuttora le operazioni bancarie del Regno Unito andrebbe senza dubbio incontro a non indifferenti difficoltà.

Egli dovrebbe prender le mosse fin dal tempo degli Stuardi, quando i mercanti, abbandonata l’abitudine antica di depositare il proprio danaro alla Zecca od alla Torre di Londra, dove si trovava troppo bene esposto alla cupidigia ed alle dilapidazioni dei governanti, incominciarono ad affidarlo ad orefici i quali lo tenessero a loro disposizione, corrispondendo un certo interesse, orefici che fin d’allora furono chiamati banchieri. Dovrebbe vedere per quale atto solenne ed in mezzo a quali lotte sorse nel 1695 la Banca d’Inghilterra e come si venne via via svolgendo questo massimo istituto, protetto ed incoraggiato dal Parlamento con atti successivi di privilegio, la cui serie ci conduce fino al famoso Bank Charter Act 19 Luglio 1844, legge su cui poggia tutto intiero l'imponente organismo dell’attuale regime bancario del Regno Unito; e dovrebbe infine tener conto di tutte le modificazioni che il Parlamento, con successivi bills, apportò alle primitive disposizioni, non dimenticando nessuno dei decreti coi quali il potere esecutivo diede applicazione ai voleri dei rappresentanti il paese.

Il compito ch’io mi sono assunto è assai meno arduo, perchè molto più modesto.

Considerata la capitale importanza che la giurisprudenza as-

sume in Inghilterra dove la legge, lungi dall’apparire cristallizzata in immutabili forme, si può ritenere in via di progresso e di elaborazione incessante, mi parve che non inutile potesse riuscire lo studiare, anche sommariamente ed in un numero necessariamente ristretto di casi, l'applicazione che delle leggi bancarie e commerciali fu data dai giudici inglesi, esaminando successivamente le più importanti sentenze che furono emanate e cercando di scorgere in che modo esse corrispondano al testo della legge e da quali criterî d’interpretazione appaiano dettate.

Un lavoro di spoglio e di classificazione assai largo fu già molto opportunamente intrapreso e condotto a termine dal Macleod per buona parte della giurisprudenza anteriore al 1876; è dunque soltanto da quella data ch’io intendo prendere le mosse.

Ma prima di incominciare la rassegna, purtroppo molto scarsa ed affatto incompiuta, delle sentenze che sui varî argomenti mi fu dato raccogliere, reputo indispensabile riassumere a brevissimi tratti le più importanti di-sposizioni legislative che ad esse più specialmente si riferiscono; e ciò per agevolare l’intelligenza di quanto in seguito verrò a mano a mano esponendo.

Due soprattutto sono le leggi di cui, per assoluta necessità di soggetto, mi è d’uopo occuparmi.

Primo e più importante ci viene innanzi il Bank Charter Act 19 Luglio 1844 che, come già notai, forma la base del regime bancario del Regno Unito.

Scopo e ragione del legislatore nel promulgarlo fu quello di confermare, di estendere e di sancire in forma solenne i privilegi importanti che lo Stato intendeva accordare al grandioso istituto della Banca d’Inghilterra.

Col primo articolo pertanto si stabilisce doversi creare nella banca stessa un Dipartimento di emissione, tenuto rigorosamente separato dai dipartimenti di operazione.

Cogli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 si regolano le modalità dell’emissione accordata e si crea per essa uno speciale regime di favore, esentando da qualsiasi diritto di bollo ogni biglietto a vista al portatore della Banca d’Inghilterra.

Coll’art. 10 si proibisce a tutti i banchieri (fatta eccezione per quelli che il 6 Giugno 1844 avessero legalmente in circolazione loro propri biglietti di banca) di iniziare una qualsiasi emissione.

E l'art. 11 estende tale proibizione alla tratta, accettazione, fabbricazione ed emissione delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, delle promesse in pagamento d’argento pagabili a vista al portatore.

Per lo stesso articolo si riconosce il diritto all’emissione di ogni società o compagnia attualmente autorizzata; diritto che non è pregiudicato dal fatto di cambiamenti che possano avvenire nella composizione del personale di detta compagnia, in ragione del trasporto di azioni o dell’ammissione di un nuovo associato o azionista o pel ritiro di uno dei soci o azionisti attuali, purchè il numero complessivo non sia superiore a sei.

Assai importante appare l’articolo 12 col quale si stabilisce che se uno dei banchieri autorizzati all’emissione fa fallimento o cessa di esercitare la professione di banchiere o di emettere biglietti, non potrà in avvenire riprendere l’emissione.

In tal caso la Regina in consiglio potrà autorizzare la Banca d’Inghilterra ad aumentare la propria emissione di una somma corrispondente (art. 5).

Gli articoli dal 13 al 22 stabiliscono le modalità e le garanzie che debbono reggere l’emissione per parte dei banchieri autorizzati, le regolari e periodiche consegne che essi debbono fare ai commissari del bollo, le ispezioni ecc.

Tra essi è notevole l’art. 16, col quale si prevede il caso della fusione di due o più banche d’emissione.

In tale evenienza i commissari del bollo dovranno verificare l’ammontare delle singole emissioni e la somma di esse si considererà come il limite dell’ammontare dei biglietti che la Banca riunita potrà avere in circolazione.

È inteso che nessuna delle dette banche riunite potrà emettere biglietti dal giorno in cui il numero dei suoi associati od azionisti sorpassi il numero di sei.

L’art. 23 annulla dal 31 Dicembre 1844 tutte le convenzioni private in virtù delle quali molti banchieri autorizzati avevano rinunziato al diritto d’emissione a favore della Banca di Inghilterra.

A partire da quel giorno la Banca stessa dovrà corrispondere ai banchieri suddetti e per tutto il tempo ch’essi vorranno riceverla un’indennità dell’1 % ogni anno, sulla media dell’ammontare dei biglietti della Banca d'Inghilterra emessi dai detti banchieri rispettivamente e rimasti realmente in circolazione.

Tale indennità tuttavia, in virtù dell'art. 25, cesserà di pien diritto col 1º Agosto 1856, se già non cessò per convenzione interve-

nuta o per un atto del Parlamento che vieti l’emissione.

L’art. 24 accorda alla Banca d’Inghilterra l’autorizzazione di stipulare, sopra tali basi, convenzioni con qualunque dei banchieri autorizzati all’emissione.

Coll’art. 26 si riconosce ad ogni società, compagnia od associazione, composta di qualsiasi numero d’individui, facente banca a Londra o 25 miglia intorno alla città, di accettare, trarre, o girare cambiali, purchè non pagabili a vista al portatore.

Ma alla Banca d’Inghilterra sarà riserbato il privilegio esclusivo del commercio di banca, privilegio che potrà, sotto certe garanzie e modalità, venire riscattato (art. 27).

Riassumendo pertanto, si scorge chiaramente in che consista il monopolio ed il privilegio della Banca d’Inghilterra; « altro non è che la proibizione a qualsiasi società bancaria inglese composta di più di sei persone di emettere biglietti o cambiali pagabili a vista; tutte le altre sorta di banche e di operazioni bancarie sono lasciate assolutamente libere. »

Tale privilegio ha poi in pratica un’importanza maggiore e più larga che la semplice esposizione dei disposti legislativi al riguardo non potrebbe far supporre.

Il vero è che il monopolio quasi assoluto di emissione concesso alla Banca d’Inghilterra, per effetto di successive rinunzie di altri banchieri e per virtù di parecchie fusioni opportunamente promosse, venne a poco a poco acquistando alla banca stessa il quasi totale dominio nella circolazione cartacea del Regno Unito.

Il Patten riferisce come molti tra gli Inglesi, e tra gli stessi agenti e commessi di banca ignorino nel modo più completo che altre banche, all’infuori del grandioso istituto nazionale, abbiano facoltà di emettere e porre in circolazione biglietti; tanto che tale effetto si trova definito in qualche enciclopedia inglese: « Una nota promissoria emessa dalla Banca d’Inghilterra è pagabile a vista. »

Nel fatto però parecchie banche conservano tuttora il diritto loro riconosciuto dall’atto citato e continuano, benchè in proporzioni relativamente trascurabili a tener in circolazione propri biglietti.

Tra le banche private esistenti nell’Inghilterra e nel Paese di Galles, 117 hanno tuttora una emissione autorizzata; alle quali debbono aggiungersi 56 delle Banche per azioni (Joint Stock Banks) le quali conservano lo stesso privilegio.

Passando ora dal campo della costituzione a quello delle ope-

razioni commerciali e bancarie propriamente dette, ci limiteremo ad esaminare una legge la quale, per la grandissima sua importanza, trova una quasi quotidiana applicazione nella pratica dei rapporti finanziarî ed alla quale per conseguenza si riferisce la massima parte delle decisioni giuridiche che dovremo esaminare: voglio dire il Bills of Exchange Act 1882, legge intesa a « codificare le disposizioni relative alle lettere di cambio, chèques e pagherò cambiari. »

Benchè, in ordine di data, il Bills of Exchange Act sia l'ultima delle tre leggi fondamentali, l’inglese, la francese e la germanica, le quali possono considerarsi come la base dell’attuale diritto cambiario, corrispondendo rispettivamente a tre indirizzi giuridici affatto diversi, nondimeno possiamo con sicurezza asserire che esso rappre-senta in realtà il sistema più antico dacchè, a somiglianza di quanto avvenne ed avviene per molte altre leggi del Regno Unito, i suoi promulgatori non intesero di creare una nuova legge, ma soltanto di codificare ed ordinare le disposizioni legali e le consuetudini già regolanti questa importantissima materia, non solo in Inghilterra, ma eziandio nella maggior parte delle Colonie e negli Stati Uniti.

Ciò nondimeno, anzi appunto a cagione di ciò, l’atto stesso è dovunque considerato come un capolavoro del genere; come quello che sopra tutti si distingue per la praticità che ne informa ogni parte, per la chiarezza e precisione mirabili con cui provvede ai varî casi della pratica cambiaria, risolvendoli secondo un costante e scrupoloso principio di equità nonchè per la facilità grandissima che accorda ai rapporti

commerciali, pur non dimenticando nessuna delle garanzie che valgono a proteggere e tutelare efficacemente in ogni occasione i diritti dei terzi.

Il merito massimo della promulgazione di questa legge, imperiosamente reclamata da tutto intiero il mondo degli affari inglese, spetta di diritto al benemerito Institute of Bankers di Londra, associatosi a tal fine colle Camere di Commercio riunite. Frutto di una lunga preparazione e di un maturo studio il Bill del 1882 risponde davvero alle necessità molteplici della pratica quotidiana e si applica con mirabile appropriazione ai casi più complicati e più sottili della consuetudine commerciale dei banchieri, per i quali esso rappresenta, secondo la geniale espressione di uno scrittore inglese, ciò che la bussola per il marinaio. Non inutile pertanto reputo possa tornare un breve esame delle sue disposizioni principali, quale introduzione e preparazione all’intelligenza dei varî casi giuridici che ci verranno a mano a mano dinanzi.

Lettera di cambio, secondo la legge inglese, è

« un incondizionato ordine di pagamento, indirizzato da una persona ad un’altra e firmato dalla prima, di pagare a vista, oppure ad un certo tempo data una somma di danaro ad una determinata persona, all’ordine di questa o al portatore » (art. 3. 1).

Ogni effetto che non soddisfi a tutte tali condizioni non può chiamarsi una lettera di cambio. Non sono tuttavia condizioni essenziali alla sua validità la specificazione della data e del luogo in cui fu tratta (art. 3. 4). Nulla osta a che il traente e il trattario siano la stessa persona: però in tal caso il possessore può a suo arbitrio considerare l’effetto come una lettera di cambio o come una nota promissoria (art. 5. 2). Il trattario ed il prenditore devono essere nominati o almeno indicati in modo chiaro così da non dar luogo

ad ambiguità (art. 6. 1; 7. 1). La lettera di cambio può essere resa pagabile anche a più d’una persona.

Può inoltre esser resa pagabile al titolare di un uffizio per tutto il tempo che dura in carica (art. 7. 2). Se poi la persona del prenditore fosse immaginaria o non esistente, la cambiale può considerarsi come pagabile al portatore (7. 3).

Quando una lettera di cambio non contiene parole che esplicitamente vietino la trasferta, s’intende negoziabile. Essa può esser pagabile all’ordine o al portatore; ma in tal caso è necessaria la dichiarazione esplicita nella formulazione oppure basta che l’ultima girata sia in bianco (8. 2, 3, 4).

La somma da pagarsi deve determinarsi in modo certo. Ove essa sia scritta in lettere ed in cifre e si verifichino differenze, il debitore dovrà attenersi alla somma scritta in lettere (9. 1, 2).

Se in una cambiale pagabile a un certo tempo data o a vista si omette la data, qualunque possessore può inscriverla (12. 1) e l’effetto stesso non perde la propria validità per il fatto di essere antedatato o postdatato, o perchè rechi la data di una Domenica (13. 2). Al debitore sono accordati tre giorni di tolleranza (days of grace) dalla data fissata per il pagamento (14. 1). Il traente ed il girante possono inserire una espressa stipulazione per la quale rifiutano o limitano la loro responsabilità verso il possessore (16. 1, 2).

L’accettazione deve esser fatta espressamente mediante l’apposizione almeno della firma dell’accettante sulla cambiale (17. 2)

Essa può essere generale o

qualificata ed in tal caso, parziale, locale, qualificata quanto al tempo o quanto al numero dei trattari (19. 1, 2).

Quando una persona consegna ad un’altra un foglio bollato, firmato, il ricevente può trasformarlo senz’altro in una cambiale scrivendovi la somma che vuole, purché non superiore a quella indicata dal bollo, considerando la firma a suo arbitrio, come quella del traente, dell’accettante o dell’avallante; e l’effetto così costrutto è perfettamente valido in confronto di chicchessia (20. 1. 2).

La capacità di partecipare ad una cambiale è subordinata alla capacità giuridica di obbligarsi di cui gode una persona (22. 1).

Quando una delle firme è fatta per procura il mandante è solo obbligato se il mandatario, firmando, agì nei limiti dei suoi attuali poteri (25). Ma per evitare qualunque responsabilità personale il mandatario deve chiaramente indicare sull’effetto stesso la sua qualità di semplice agente (26. 1; 31. 5).

Il traente, l’accettante o il girante di favore è sempre responsabile verso un terzo, anche quande a questi sia nota la sua qualità (28. 2).

È possessore legale (holder in due course) chi acquisti l’effetto in buona fede, senza frode, violenza od inganno (29. 1, 2, 3) e fino a prova contraria la buona fede si presume (30. 1, 2).

La cambiale s’intende negoziata quando è trasferta da una in altra persona (31).

Ciò si ottiene mediante la girata la quale deve essere scritta e firmata in modo chiaro dal girante sulla cambiale e può essere parziale (32. 1, 2) ed anche restrittiva (35).

La girata in bianco rende l’effetto pagabile al portatore (34. 1). Una cambiale scaduta cessa di essere perfetta-

mente negoziabile (36). Se, durante la circolazione di una cambiale, essa ritorna nelle mani di uno dei primi giranti, questi non ha il diritto di richiedere di pagamento i giranti intermedî verso i quali, prima dell’operazione, egli era responsabile (37). Il possessore poi, se il suo possesso è legale, ha il diritto di esigere il pagamento delle parti obbligate nella cambiale; se invece il suo titolo è difettoso ed egli nondimeno trasmetta l’effetto ad un possessore di buona fede, questi acquista un titolo perfetto su di esso (38. 2, 3).

Quando la cambiale è pagabile a un certo tempo vista, è necessaria, per fissarne la scadenza, la presentazione (39. 1), la quale deve esser fatta con regole determinate (41). Il possessore può però continuare a negoziarla, ove lo reputi opportuno; ma deve farlo entro un tempo ragionevole, determinato in base alle consue-tudini ed alle circostanze della fattispecie (40. 1, 3).

Quando una cambiale, debitamente presentata, non viene accettata nel tempo utile, il possessore deve ritenerla disonorata ed in tal caso gli compete un diritto di rivalsa immediato contro il traente ed i giranti, senza che sia necessaria la presentazione al pagamento (42, 43. 2).

Un’accettazione condizionata od alterata può sempre esser rifiutata dal possessore, ma se questi se ne contenta il traente ed i giranti divengono estranei alla responsabilità del titolo, sempre quando, avvertiti, abbiano espresso il loro dissenso (44. 1, 2, 3). La presentazione per il pagamento deve poi esser fatta con speciali riguardi di tempo e di luogo (45). Una dilazione è ammessa, purchè giustificata da casi di forza maggiore (46. 1). Se dopo la debita presentazione, o dopo scaduto il termine (nel caso in cui si verifichi la dispensa dalla presentazione (46. 2), la cambiale

non è pagata, la si ritiene senz’altro disonorata e al detentore compete subito un diritto di rivalsa sul traente e sui giranti, avvertendoli però subito del mancato pagamento (47, 48. 1), coll’osservanza di regole determinate (49), salvo i casi tassativamente stabiliti dalla legge (50. 2).

Una cambiale estera di cui si rifiuta l’accettazione od il pagamento deve essere debitamente protestata; ove si ometta quest’atto il traente ed i giranti risultano sciolti da ogni responsabilità (51. 2).

Ove sia stato dichiarato il fallimento dell’accettante prima della scadenza dell’effetto, il possessore può, per abbondanza, provocare il protesto dell’effetto stesso, a carico del traente e dei giranti (51. 5); ed il protesto deve esser fatto nel luogo dove l’effetto fu disonorato e con speciali formalità (51, 6, 7, 8, 9).

Una cambiale per sè stessa non vale come un assegno sopra fondi eventualmente esistenti tra le mani del trattario, e questi non deve ritenersi obbligato ove esplicitamente non la accetti.

Tale regola però non vale per la Scozia (53. 1, 2).

Il traente è responsabile verso i giranti ed i detentori, il girante verso i detentori ed i giranti successivi, l’accettante può considerarsi il debitore principale (53, 54, 55).

Se un terzo, che non sia vero possessore d’una cambiale vi apponga ciò nondimeno la propria firma, si addossa tutte le responsabilità del girante (56).

Quando una cambiale sia disonorata all’estero il possessore ha diritto di pretendere l’ammontare del ricambio (re-exchange) cogl’interessi dal giorno del

mancato pagamento (57. 2).

Una cambiale è liberata (discharged) quando è pagata debitamente dal trattario od accettante.

Non lo è quando è pagata da un girante o dal traente, a meno che si tratti di una cambiale di favore fatta a loro vantaggio (59).

S’intende inoltre liberata: a) per espressa rinuncia del possessore; b) per esser tornata tra mani dell’accettante dopo la sua scadenza; c) per cancellazione fatta dal possessore (61, 62, 63).

Quando poi un banchiere paga in buona fede una tratta, egli non è obbligato a verificare se la firma dell’accettante o dei giranti sia falsificata o fatta senza autorizzazione (60).

L’alterazione di una cambiale le toglie ogni validità; non però rispetto ai diritti di un possessore di buona fede, se l’alterazione è materiale e non apparente (64).

Quando una cambiale è protestata per mancata accettazione o per maggior sicurezza e non è scaduta, qualunque persona estranea ad essa può, col consenso del debitore, intervenire ed accettarla per salvar l’onore del traente o di qualunque altra persona responsabile.

Un’accettazione infatti può espressamente limitarsi ad una parte della somma e deve esser espressa con determinate formalità (65. 1, 2, 3, 4, 5).

L’accettante per onore si sostituisce negli obblighi e nei diritti alla persona di cui perde il posto (66, 67. 1, 2, 3). Una cambiale può anche esser pagata per onore quando è protestata per mancato pagamento (68).

Se una cambiale viene smarrita, il traente può venire obbligato ad accordarne un’altra, colle debite garanzie, nel caso la perduta si ritrovasse (69).

Quando più lettere di cambio fanno parte di una serie numerata e collegata, il complesso di esse forma una sola cambiale. Possono però le singole parti venire negoziate e considerate come effetti indipendenti (71. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Per le cambiali fatte all’estero impera in tutta la sua larghezza il locus regit actum (72. 1, 2, 3, 4, 5).

Il chèque è una lettera di cambio tratta sopra un banchiere e pagabile a richiesta, e general-

mente parlando si applicano ai chèques le regole che valgono per le cambiali pagabili a domanda. (73). Vi hanno però parecchie disposizioni speciali, e segnatamente:

Se un chèque non è presentato per il pagamento in tempo ragionevole (determinato in base alle consuetudini del commercio, alla natura dell’effetto ed alle circostanze della fattispecie) ed il banchiere su cui è tratto sospende i pagamenti, il traente è sciolto da qualunque responsabilità, ma il possessore ha diritto d’azione verso il banchiere per il ricupero della somma (74, 1, 2, 3).

Il banchiere deve sospendere il pagamento di un chèque dietro ordine del cliente o dopo ricevuto avviso della morte di lui (75. 1, 2).

Un chèque può essere incrociato generalmente e specialmente (76. 1, 2). Tale opera-zione può farsi dal traente e dal possessore (77).

L’incrociamento costituisce poi una vera parte materiale del chèque; non può quindi nessuna persona cancellarlo od alterarlo (78). Quando un banchiere sul quale un chèque è tratto lo paga in buona fede senza negligenza ad un banchiere, se incrociato generalmente, ad un determinato banchiere, se è incrociato specialmente, egli avrà gli stessi diritti che gli competerebbero ove avesse pagato l’effetto al titolare (80).

Quando una persona prende un chèque incrociato che reca la formola: non negoziabile, egli non ha e non può comunicare all’effetto un titolo più efficace di quello che competeva alla persona dalla quale lo ebbe (81). Se però un banchiere riceva in buona fede e senza negligenza il pagamento per un cliente di un chèque

incrociato in testa sua, mentre il cliente stesso non aveva titolo giuridico al riguardo, il banchiere non è responsabile verso il vero titolare dello chèque pel solo fatto di aver ricevuto tale pagamento (82).

Nota promissoria (paghero cambiario) è un’incondizionata promessa per iscritto fatta da una persona ad un’altra, firmata dal promittente, di pagare a un certo tempo data od a richiesta una determinata somma ad una persona, all’ordine di essa o al portatore (83. 1).

Una nota promissoria è incompleta fino alla consegna al titolare od al portatore (84).

Se una nota pagabile a richiesta è stata girata, deve essere presentata per il pagamento in tempo ragionevole (da determinarsi in base alle speciali circostanze di tempo, luogo e consuetudine), altrimenti il girante rimane sciolto da ogni responsabilità (86. 1, 2).

In generale poi le disposizioni relative alle cambiali si applicano alle note promissorie (89. 1).

II

ct Le sentenze che mi fu possibile esaminare si possono distinguere in cinque serie principali; comprendendo nella prima quelle che si connettono al privilegio della Banca d’Inghilterra; nella seconda quelle che si riferiscono alle banche ed ai diritti e doveri dei banchieri in generale; nella terza i pronunciati che hanno rapporto alle Società commerciali in quanto riguardano i loro rapporti bancari; nella quarta le decisioni relative alle cambiali propriamente dette; nella quinta infine le sentenze riguardanti i chèques.

Esaminiamole brevemente.

ct ct Emissione. — 1. Qualora qualcuno dei banchieri, i quali, in forza del Bank Charter Act 23, avevano diritto al pagamento per parte della Banca d’Inghilterra di una percentuale annua sui biglietti da essi emessi ed attualmente in circolazione, trasferiscano i loro

affari in una nuova Ditta, entrando a parteciparvi, questa non acquista il diritto ai compensi dovuti dalla Banca d’Inghilterra, i quali spettavano unicamente alla vecchia Ditta, che ha cessato di esistere.

2. Allorchè uno dei banchieri aventi il diritto di emissione trasferisce ad un altro per mezzo di un patto speciale tutti i propri affari ed i diritti corrispondenti, salvo quello di emissione, tale diritto non è conservato da lui, perché egli cessa d’esser banchiere, ma neppure è acquistato dal cessionario.

Biglietti della Banca d’Ingh. —

1. L’alterazione dei numeri nei biglietti della Banca d’Inghilterra basta a viziarne la validità poichè ne altera una parte essenziale; di modo che la Banca non è tenuta a riconoscerli neppure a favore del portatore di buona fede.

2. Non è applicabile ai biglietti della Banca d’Inghilterra l’art. 64 del B. of Exchange Act relativo ai diritti del portatore di buona fede.

3. L’agente di cambio d’una città estera il quale riceva biglietti della Banca d’I., malgrado sia stato dato in quella piazza l’avviso ch’essi erano stati rubati, non ha diritto al rimborso, poichè mancò della diligenza necessaria.

Se però tali biglietti fossero da lui ricevuti in pagamento e per valore, e la buona fede risultasse evidente, non avendo l’agente avuta l’opportunità di aver notizia del furto, necessitandosi a tal fine una specialissima diligenza, egli avrebbe diritto al ricupero.

ct ct

Fideiussori. — 1. Allorchè un cliente dà ad una Banca, a garanzia d’un proprio debito, un fideiussore fino alla concorrenza di una determinata somma, col patto espresso che i diritti della banca stessa sui dividendi da concedersi ai creditori in un eventuale fallimento non menomeranno la sua obbligazione, fino al pagamento di tutto il debito, esso fideiussore non ha il diritto di pretendere, dopo pagata la somma suddetta, che di

altrettanto sia ridotto il diritto di richiesta della banca sul fondo residuo del fallimento.

2. Allorchè di due fideiussori per un debito dovuto ad una Banca, l’uno paga una certa somma, non ha alcun diritto di rivalsa verso il suo compagno se non per quella somma che eccede la propria porzione di debito. Pagando quest’ultima, egli non fa che adempire la propria personale obbligazione; non può pretendere perciò alcun risarcimento.

Libri. — 1. La copia della registrazione nei libri di un banchiere deve far prova anche contro l’attore in giudizio.

2. La facoltà concessa dalla legge circa l’ammissione degli interessati a consultare i libri dei banchieri non deve esser intesa in senso troppo lato; non può quindi il magistrato concedere tale facoltà prima che sia iniziato il procedimento legale, dietro ricorso di una delle parti la quale desideri sapere se le convenga o meno tentar la prova del giudizio.

Lettere circolari di credito. — 1 a). Esiste una sostanziale differenza tra una lettera di credito indirizzata ad una persona determinata ed una lettera di credito generale, che presenta la persona stessa a molte altre (un cliente a tutti i corrispondenti d’una Banca).

b) Il portatore di note circolari di credito deve tenerle separate da tale lettera generale; non facendolo manca alla più comune diligenza e non ha diritto di chiederne alla Banca il ricupero, se gli vengano rubate.

Diritti ipotecari dei banchieri. — 1. Allorchè una Banca ha un credito verso una data Ditta, guarentito da un’ipoteca sulle proprietà dei componenti di essa, tale diritto sussiste anche contro chi sia uscito regolarmente da essa ditta, nel caso che questa faccia liquidazione e siano rimaste in esse azioni o titoli di colui che se ne è ritirato.

2. Se più persone si accordano per formare una società ad un determinato scopo, ed aprono a tal fine, prima che la società sia costituita, un conto corrente con una banca depositando garanzie, non

possono, dopo la costituzione legale di essa, eccepire la responsabilità del nuovo ente giuridico a scapito della propria personale obbligazione e la Banca può affermare il proprio diritto sulle garanzie depositate, fino alla completa estinzione del debito anteriore.

3. Un primo creditore ipotecario, che negligentemente abbandoni i titoli di proprietà fra le mani del debitore, è posposto ad un creditore ipotecario successivo che ottenga i titoli in buona fede e senza avviso della prima ipoteca.

Tale regola si applica al caso in cui una società la quale abbia emessi buoni di credito, creando un debito fluttuante garantito sulla propria proprietà, col patto espresso di una ragione di privilegio a favore dei possessori di buoni su qualunque altro creditore ipotecario (ritenendo però essa società i titoli della proprietà vincolata), prometta di nuovo di ipotecare e consegni essi titoli ad una Banca la quale nulla sappia della prima operazione.

Si contravviene in tal caso a favore della Banca al principio giuridico per il quale l’ordine del privilegio ipotecario è determinato dalla priorità del tempo, e si ammette che la Banca non era obbligata a far ricerche speciali nè a presumere l’antecedente emissione.

Diritti ed obblighi dei banchieri relativamente ai depositi presso di essi fatti. — 1. Il banchiere non ha il diritto di valersi a nome proprio, contro un debitore, di un titolo ipotecario depositato presso di esso dal creditore come garanzia di un proprio debito verso la Banca stessa, quand’anche con atto successivo egli trasferisca nella Banca il pieno diritto sulla somma a lui dovuta dal debitore.

2. Il diritto d’un banchiere sopra una somma presso di esso depositata, virtualmente sorge nel momento stesso in cui, per un fatto estraneo, tale somma diviene proprietà del suo cliente. Il banchiere è quindi autorizzato a compensarsi sopra tal somma del conto corrente dal cliente iniziato, anche quando esistano su essa somma precedenti diritti ipotecari di terzi, dei quali la Banca non fosse stata debitamente preavvisata.

3. Allorchè un cliente deposita presso il proprio banchiere un titolo qualsiasi, a garanzia d’ogni

suo debito presente e futuro verso di esso, ma solo fino alla concorrenza di una determinata somma, il banchiere perde per ciò stesso il diritto generico che gli competerebbe sull’effetto depositato, nè ha mezzo di rifarsi della parte di debito eventualmente superante la somma pattuita, dacchè la garanzia speciale determinante il grado fino a cui il titolo si trova impegnato esclude ogni diritto generico dal banchiere accampato.

4. Ove una somma depositata presso un banchiere venga colpita da sequestro onde assicurare l’esecuzione d’una sentenza civile, la Banca non è tenuta ad accettare e pagare i chèques che il depositante traesse sulla differenza tra la somma depositata e quella da lui dovuta a termini della suddetta sentenza.

Pagando i chèques il banchiere diminuirebbe la somma colpita da sequestro, col rischio di divenire egli stesso responsabile di fronte ai creditori giudiziali.

Perciò, se egli rifiuta il pagamento, non compete al depositante alcun’azione contro di lui.

5. Un compratore di terra il quale sappia che i titoli di proprietà di essa terra furono depo-sitati presso una Banca come garanzia del conto corrente presente e futuro del venditore, non è tenuto a preoccuparsi delle anticipazioni che la Banca, dopo avuta notizia della vendita, continua a fare. Conseguentemente la Banca non ha alcun diritto sulla terra nè verso il compratore per quanto riguarda tali nuove anticipazioni.

6. Non è legalmente riconosciuta la consuetudine per la quale gli agenti di cambio di Londra possano impegnare in blocco gli effetti dei loro clienti a garanzia di debiti proprî.

Nessuno può conferire in un titolo, trasmettendolo ad altri, un diritto superiore a quello che a lui competeva su di esso.

Quando perciò una Banca riceva da un agente di cambio titoli di garanzia non negoziabili in modo assoluto (p. es. effetti al portatore e certificati di deposito con trasferte in bianco) ed abbia fondamento a ritenere che tali effetti appartengano ad un cliente dell’agente stesso, è in obbligo di investigare se costui avesse autorità d’impegnare i titoli stessi e se questi fossero negoziabili. Non facendolo essa, il proprietario dei titoli ha diritto al ricupero mediante il pagamento della somma da lui dovuta all’agente di cambio.

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