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PARTE I - DOTTRINA E GIUR18PRCDENZA f"
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#a altresì carattere di Opera pia dotata di personalità giuridica propria, e quindi sottoposta alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, una istituzione di beneficenza, fondata con dotazione e sovvenzioni di altra Opera, non polendo formare ostacolo la dipendenza di quella e la ingerenza di questa, dentro certi limiti, nel- V amministrazione, né la clausola di riversili li tà diretta ad impedire le riforme legittime.
Im gravità dei disordini nell'andamento di una istituzione di beneficenza ne giustifica il raggruppamento per le cui proposte, come di ogni altra riforma, la legge non prescrive la notificazione personìxle agli interessati, ma vuole soltanto che tali proposte siano rese pubbliche e inserite nel bollettino di Prefettura.
Attesoché la legge 17 luglio 1890, dopo avere provveduto ai concentramenti obbligatorii di alcune istituzioni di beneficenza nella Congregazione di Carità, passa con l'articolo 57 a provvedere ai concentramenti facoltativi, e dispone, che può esser concentrata nella Congregazione di Carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel Comune della quale non sia ordinato il concentramento obbligatorio. Facendo poi seguito a questa disposizione, la quale letteralmente abbraccia ogni specie d'istituzione caritativa, e venendo a regolare i raggruppamenti di più istituzioni congeneri in una amministrazione unica e comune, la legge medesima, nell'art. 58, statuisce : « Quando non « avvenga il concentramento ordinato nei precedenti arti- « coli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di beneficenza pos- « sono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più « amministrazioni secondo l'affinità dello scopo rispettivo. » Che però ponendo in raffronto questo articolo 58 col precedente 57, a cui fa richiamo, una conseguenza apparisce chiara e inevitabile: che cioè il legislatore, come ha permesso il concentramento facoltativo di tutte quante lo istituzioni caritative non soggette al concentramene obbligatorio, cosi ne ha permesso invece il raggruppamento, purché apparisca più conveniente del concentramento; e ciò senza escludere alcuna specie di opera pia.
Che una misura eccettuativa si trova bensì nell'articolo 59, ma è diretta a esentare talune istituzioni non già dal raggruppamento, bensì dal concentramento, ed anzi per-
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mettendo esplicitamente la riunione in gruppi di siffatte istituzioni esentate dal concentramento nella Congregazione di Carità.
Che dunque manca di fondamento il ricorso della Compagnia della Pace, in quanto invoca le enunciazioni di questo articolo per sostenere, che i Monti di Pietà sono esentati dal raggruppamento; mentre d'altra parte non è più possibile il sostenere, dopo che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è reiteratamente pronunziata nel senso affermativo, che i Monti di Pietà non siano nello stato attuale della legislazione positiva da annoverarsi fra le istituzioni di beneficenza: questo carattere di Opere pie fu sempre riconosciuto ai Monti di Pietà, tanto sotto la legge del 1862, quanto sotto l'attuale. E la stessa Compagnia ricorrente ha in ultimo receduto dalle contrarie deduzioni fatte nella memoria.
Che nemmeno con buon fondamento si potrebbe negare, in specie al Monte di S. Venera, quel carattere d'istituzione autonoma, che distaccandola dalla Compagnia della Pace nel seno della quale ebbe origine, ne fa oggi un ente a sé, dotato di personalità giuridica propria, e però soggetto alla legge del 1890 indipendentemente dalla Compagnia della Pace. L'atto di fondazione del 1816, e i cinque estratti dei Colloqui della Compagnia, che la ricorrente ha prodotto, valgono certamente a dimostrare che il Monte di S. Venera nacque per mezzo delle contribuzioni dei confrati di quella Compagnia, e fu da essi più volte sovvenuto con cessione di beni e con danaro; inoltre che venne anche dalla rappresentanza della Compagnia considerato come una istituzione filiale, di cui ebbe la sorveglianza e, dentro certi limiti, l'ingerenza nell'amministrazione. Ma provano anche in pari tempo, che il Monte ebbe in origine un capitale e conserva tuttora una dotazione sua propria a cui si aggiunsero le cessioni e le elargizioni della Compagnia. Provano anche che il Monte ha conservata una amministrazione sebbene dipendente, per altro separata dalla Compagnia; e infine, che tra la Compagnia e il Monte sono interceduti rapporti giuridici, di trasmissione di beni ed elargizioni pecuniarie, le quali sarebbero inconcepibili, senza riconoscere nel Monte il carattere di Corpo morale insignito di un'entità giuridica propria. Ora questo possesso di stato è sufficiente, tenuto conto del tempo decorso, a conferire al Monte quel carattere di opera pia o ente morale autonomo, che ne fa una istituzione soggetta alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, senza che a ciò possano fare ostacolo, né la dipendenza del Monte dalla Compagnia, né le clausole dell'atto di fondazione attributive di diritti di riversibilità a favore della Compagnia. Non la dipendenza, perchè la soggezione al potere tutorio o di sorveglianza non distrugge l'autonomia dell'ente morale: non le clausole di riversibilità, perchè per disposizione espressa del capoverso dell'articolo 103 della legge, tutte le clausole di tal natura, in quanto son dirette a impedire raggruppamenti e altre specie di riforme, debbono considerarsi come non apposte e prive di qualunque effetto.
Che però il primo e il secondo mezzo del ricorso, con cui si denunciano violazioni della legge 17 luglio 1890, e specialmente delle regole che governano l'aggruppamento delle Opere pie, non meritano accoglimento.
Attesoché, venendo al merito, giova premettere che il raggruppamento del Monte di S. Venera col Monte di Pietà ,di Palermo, venne decretato, dopo che la rappresentanza della Compagnia della Pace aveva constatate grandi irregolarità commesse nel servizio interno del Monte di S. Venera, e confessando la sua impotenza a porvi riparo, aveva provocato l'intervento dell'autorità politica. Giova altresì avvertire che il Consiglio comunale di Palermo avea pur troppo riconosciute non solamente le irregolarità commesse dagli impiegati del Monte stesso, ma ben anche scoperto e denunciato che la pia Istituzione avea totalmente degenerato dal suo nobile e pietoso intento originario, e si era convertita in una esigente casa di prestiti privati, e malgrado ciò era andato continuamente assottigliando per mala amministrazione il suo capitale. Ora in tale stato di cose, la misura del raggruppamento adottata dal Governo apparisce un provvedimento giustificato dalla gravità dei disordini; e quando anche per effetto di essa avvenga, che la Compagnia della Pace cessi dalle sue elargizioni verso il Monte, questo profitterà in compenso di una migliore amministrazione che porrà fine agli abusi che la Compagnia della Pace si era riconosciuta impotente a correggere. Spetterà poi alle autorità incaricate della revisione degli Statuti di provvedere in modo, che il servizio dei prestiti venga regolato senza danno della classe povera.
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Attesoché per ultimo la legge non prescrive la notificazione personale delle proposte di riforma agli interessati, né richiede che essi vengano interpellati in proposito. L'articolo 68 vuole soltanto a guarentigia degli interessati, che tali proposte siano rese pubbliche e inserite nel bollettino della prefettura. Dal fatto dunque che sia stata omessa la notificazione personale ai componenti o ai rappresentanti della Compagnia della Pace, non può trarsi argomento di nullità del procedimento che ha preceduto il raggruppamento, quando d'altronde non si prova e neanche si lamenta nel ricorso, che le pubblicazioni siano state omesse, quantunque si asserisca di non avere avuto notizia del procedimento.
Attesoché il rigetto del ricorso ha per conseguenza la condanna nelle spese a favore del resistente Monte di Pietà.
Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.
SEZIONE IV.
Presidente JJT. e Relatore SEMMOLA.
Ricovero di Mendicità di Tolentino
(Avy. Catinelli) — Giunta Prov. Amm. e Intendenza di finanza
di Macerata (Avv. gen. erar.).
Spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro — Provvedimenti delle Intendenze di finanze — Termine per impugnarli innanzi alla Giunta Prov. Amm. — Se il reclamo proposto al Prefetto interrompe la decorrenza del termine.
Il termine per impugnare innanzi alla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti de gV intendenti di finanza, relativi al rimborso di somme anticipate dallo Slato pel mantenimento d'indigenti inabili al lavoro, è quello prescritto daWart. 16 del Regio Decreto 19 novembre 1889 n. 6535, cioè di 20 giorni dalla notificazione dei detti provvedimenti.
Il reclamo proposto al prefetto, anziché alla Giunta provinciale amministrativa, non interrompe la decorrenza del termine^ il quale per il nesso che corre fra la designazione di esso, fatta dalla legge per la produzione del gravame, e gli effetti inseparabili dalV inosservanza del
12 PARTK I - DOTTRINA R GIURISPRUDKNZA
termine stesso, deve essere rispettato, a pena di decadenza dal diritto ad ulteriore reclamo, malgrado che tale decadenza non fosse stata espressamente comminata (1).
SEZIONE IT.
Udienza 5 ottobre 1894.
Presidente ffm SEMMOLA — Relatore MOTTA.
Comune di Belgioioso (Avv. Pellegrini) —
Ministero di grazia e giustizia, Fabbriceria parrocchiale e Scotti Angelo
parroco di Belgioioso (Avv. Pozzi e Scotti).
Spese di culto — Rifiuto della Deputazione provinciale in luogo del Comune — Se al provvedimento si può attribuire il carattere di regiudicata — Prestazione ultratrentennale — Presunzione di obbligatorietà — Misura diversa — Prescrizione acquisitiva — Novazione — Natura della spesa — Possesso legittimo — Effetti amministrativi.
Agli atti ed ai provvedimenti amministrativi, anche emanati in sede di tutela, non sono applicabili i principi,
(1) Questione grave e delicata che nel contenzioso giudiziario diede luogo ad autorevolissime sebbene discordi opinioni.
Prevalse però quella, secondo la quale la scuola e la giurisprudenza, attenendosi alla meno rigorosa interpretazione del diritto, ed agli insegnamenti delle leggi romane (L. I, P. 3, D. de appellationiòus si quls in appellatone erracerit\ ammisero che in determinati casi, in cui lo sbaglio della giurisdizione non derivi da colpa, possa la impugnativa di una sentenza davanti all'autorità incompetente salvare dalla decadenza per decorrenza di termine. Ciò anche in analogia al disposto con l'art. 2125 del Codice civile, avente per effetto d'interrompere la prescrizione di una domanda giudiciale proposta dinanzi al magistrato inoompetent.-. Se non che, nel contenzioso amministrativo, per quanto la Sez IV, atteso forse il carattere eccezionale della sua giurisdizione, non abbia coi suoi responsi esclusa in modo assoluto l'applicabilità dello stesso principio, tuttavia nella grande maggioranza dei casi si è manifestata sempre contraria ad ammetterlo, anche quando, come nel caso in esame, la decadenza per decorrenza di termine non fosse stata dalla legge espressamente dichiarata.
Due sole eccezioni ha fatto la Sezione IV, la prima pei ricorsi in materia forestale, riconoscendo che nel passaggio da una procedura all'altra fosse giusto e consentaneo alla norma del diritto transitorio di assegnare agli interessati un termine per regolarizzare i propri atti in conformità della nuova legge (dee. 27 agosto e 30 settembre 1891 — Tolomoi, Borghese, Mattei, Amerighi, e Comitato Forestale di Firenze), e la seconda con la quale ritenne, che la notificazione del ricorso, prodotto in tempo utile, ad un Ministero diverso da quello che emanò il provvedimento impugnato, potesse senza dar luogo a decadenza ripetersi al Ministero direttamente interessato (dee. 21 gennaio 1891, Comune di Fondi, e Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici).
PARTE I - DOTTRINA E Ql URtSPRUDENZA 13
che regolano V istituto della cosa giudicata, secondo il Codice civile.
Né un carattere definitivo e irrevocabile si 'può certamente attribuire al provvedimento con cui la Deputasione provinciale, senza previo ricorso, e fuori ognt contradittorio, abbia rifiutatola officio ed in luogo del Comune^ la continuazione di un9 annualità da questo dovuta e corrisposta alla Fabbriceria, per un lungo periodo di tempo; come dal silenzio del parroco e dei fabbricete, non si può argomentare una tacita rinunzia al diritto délVente di domandarne il ripristino. ,
Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la corresponsione ultratrentennale di una spesa di culto, da parte di un Comune alla Parrocchia locale, fa presumere in prò di questa che tale prestazione si fondi sopra un titolo non conosciuto od irreperibile (1).
Tale presunzione basta a legittimare il provvedimento, con cui si rende obbligatoria e quindi esigibile la relativa spesa, agli effetti amministrativi, senza pregiudizio della definitiva ricognizione sulla sussistenza, o meno, del titolo nella competente sede ordinaria; e senza che la presunzione stessa possa essere scossa, o venir meno, se non per il decorrimene di un periodo di tempo eguale a quello che bisogni per stabilirla, qualora non si fosse più continuato il pagamento della predetta spesa (2).
La varia misura della retribuzione, nel lungo volgere degli anni, nemmeno prova, che essa fosse spontanea elargizione del Comune senza alcun vincolo obbligatorio, e quindi revocabile ad nutum del concedente (3).
U accennata presunzione però, la quale è intesa a dar colore e parvenza di diritto al possesso più che trentennale di esigere la corrisposta, non sussiste che fino a prova contraria, e neppure è a confondersi con la prescrizione trentennaria acquisitiva, come titolo ex lege (4).
(1-2-3-4) Giurisprudenza costante ed uniforme della IV Sezione e delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato.
Con parere 11 luglio 1894, lo stesso Consiglio a Sezioni unite, in questioni analoghe tra le autorità ecclesiastiche ed il Comune di Acquapendente, ebbe a considerare :
Omissis.
(k Che dalla diuturna prestazione delle spese, non si ritiene già, secondo la giurisprudenza, che nasca per prescrizione un diritto perfetto
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pratiche del cappellano della Fabbriceria perot- " aumento delVassegno, come non importano una e, nemmeno fanno cangiare natura alla spesa ed destinazione a scopo di cullo in prò della Parsola e vera rappresentante legittima delle ragioni lesa locale e degli interessi religiosi della popobensì si trae solamente una presunzione che abbia esistito un
se la natura stessa della prestazione, o altre circostanze, fatti alativi all'origine della prestazione, o al modo come fu essa l, dimostrano o fanno presumere che essa sia stata sempre
per modo che resti vulnerata la presunzione che abbia esitolo, sconosciuto o irreperibile, cessa il fondamento delJ'esigi-
giusto e conveniente che l'autorità amministrativa si astenga si provvedimento, lasciando che la controversia si risolva dal- 'iudiziaria.
nel caso presente, non si possono non prendere in seria con- 3 le ragioni addotte dal Comune, por impugnare la presunzione iza di un titolo che lo costringa al pagamento delle quattro ; summentovate. Incominciando dalle ultime due « offerta al e provvista di cera » e notevole quanto alla prima, come il
0 induca il concetto di un donativo e di una elargizione sponoltre a ciò è da tener conto di un'altra essenziale circostanza, dal Comune (ali. 3 e 4), cioè a dire che allo stanziamento del
prescindere dalla variabilità nei diversi anni) non corrispondi va prestazione, poiché la somma assegnata dal Comune per irotettore, si erogava spesso dallo stesso Comune in varie spese a per feste pubbliche, sia per messe in altre chiese. Questa
1 esclude che si possa senz'altro presumere l'esistenza di un aterale del Comune rispetto al Capitolo della cattedrale.
ito alla seconda prestazione poi, essa si trova sotto il titolo Per torce nelle processioni, e dai documenti esibiti dal Comune ulta che l'assegno serviva principalmente per la cera che usapresentanti del Comune ed il seguito, quando dovevano intere funzioni; d'onde è agevole il desumere che non si tratti di imento a favore della cattedrale, di cui il Capitolo possa prepagamento.
considerato poi quanto alle altre due prestazioni, del predicaùmalì sta e per la predica dell'accento, che, sebbene i docuti dal Comune non siano così convincenti come quelli concer- Itri due assegni, pure essi sono tali da ostacolare la presuliesistenza di un titolo, in forza della quale fu dichiarata la età della spesa. L'estratto di antiche deliberazioni esibito dal srsuade intatti che anche l'assegno per la predica ebbe in tsi il carattere di un'elemosina (e cos'i era chiamata), e di una elargizione del Comune, che nel line di avere il predicatore 3 esso sceglieva direttamente) liberamente discuteva l'assegno, lava, ed alcune volte l'aumentò e altre volte lo diminuì (con on sempre unanimi), senza intervento e senza proteste o rearte della autorità ecclesiastica (deliberazioni del 1531, 1532, . Principalmente importante è l'estratto della deliberazione e 1533 da cui risulta che i frati di S. Agostino presentarono
PARTE I - DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 15
Non è infine attendibile la eccezione della mancanza del possesso legittimo, di cui alVart. 686 del Codice civile per potervi fondare la presunzione della preesistenza di un titolo disperso, quando, come nel caso concreto, la presunzione sia sorretta da validi argomenti desunti anche dalla qualità del vossesso, che non fu mai precario, nei sensi dell'art. 680 del Codice stesso, da parte della Chiesa una petizione per l'elemosina da darsi al predicatore, e fu incaricato il podestà di fare ciò che potesse ad honorem Dei, Di tali circostanze non può non tenersi conto quando si tratta di determinare se la spe«a sia obbligatoria, 0 no; e se la scelta devoluta al Comune non sarebbe per sé sola sufficiente a escludere la obbligatorietà, congiunta poi alle altre circostanze suaccennate, scuote la presunzione che ò Tunica base della esigibilità del debito, non potendosi ammettere l'argomento dedotto dal vescovo nel controricorso, che cioè quand'anche nell'origine l'assegno avesse il cn rettore di un'elemosina, questo carattere si sia perduto per la successiva prestazione ultrasecolare.
a Che non si può nemmeno prescindere dal considerare che gli assegni in parola furono stanziati e corrisposti sotto l'impero di un Governo teocratico, il che accresce l'importanza delle manifestazioni che dimostrano una certa libertà d'azione nel Comune; che inoltre gli assegni sono variabili a volontà del Comune; e che infine per tre anni, e precisamente nel 1812, 1813 e 1814 nessuna somma fu stanziata, seuza proteste da parte dell'autorità ecclesiastica; le quali circostanze, se da soie non sarebbero concludenti, congiunte poi alle altre ribadiscono il concetto che si tratta non di un onere contrattuale, 0 risultante da un titolo, ma di una spesa facoltativa.
o Che infine devesi anche aver riguardo alla circostanza che gli assegni furono radiati nel 1873 (dopo essere stati negli ultimi tre anni sensibilmente ridotti). Ora il vescovo iniziò le sue richieste per ottenere la ripristinazione nel 1885, sicché scorsero 12 anni da che lo stanziamento fu radiato (dal 1873 al 1885) senza che il vescovo reclamasse.
« Agli effetti amministrativi quindi è chiaro essere ben diverso il provvedimento, con cui si ordini di conservare uno stanziamento che si trova iscritto nei bilanci, conservando cosi al creditore il possesso ad esigere (salvo sempre Fazione giudiziaria), ed il provvedimento invece col quale si ordini d'iscrivere nuovamente nel bilancio un assegno da molti anni già cancellato quando, in seguito alla cancellazione, non vi furono immediate proteste da parte degl'interessati. »
In questo avviso, parve a taluni intravedere un certo mutamento dell'anteriore giurisprudenza del Consiglio di Stato, ciò che in sostanza non è, perchè il Consiglio coi suoi responsi, sia in sede contenziosa, sia amministrativa, nelfermare il principio della continuazione obbligatoria della prestazione' ultratrentennale, sulla presunzione della presupposta esistenza di un titolo originario smarrito, ob laxum temporis, ha tuttavia in modo esplicito ed implicito espressa nei diversi casi la riserva della prova contraria a tale presunzione, per ritenere facoltativa la prestazione stessa. Ciò che importa, che i Comuni, i quali si trovano in grado di fare l'accennata prova possano ai medesimi tini amministrativi, per rispetto ai quali le spese di culto furono tenute obbligatorie in base a condizioni ed a circostanze affatto diverse, ottenere la revoca o la modifica dei relativi provvedimenti, salvo agl'interessati ed ai Comuni stessi, ogni azione di competenza dei Tribunali.
16 PAKTE I - DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
parrocchiale; sicché in off ni modo non si possa contestare la obbligatorietà e la esigibilità del debito ai soli effetti amministrativi, secondo la interpretazione che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha fatto finora degli articoli 145 n. 7, 170 e 171 della legge comunale e provinciale.
SE£IOI%*; IV.
Udienza 12 ottobre 1894.
Presidente BIANCHI — Relatore GIORGI.
Ponti Pietro (Avv. Malgarini), Giunta Prov. Amin. di Piacenza e Comune di Firenzuola d'Adda (Avv. Poddigue e Boscarelli).
Strade comunali — Soppressione — Facoltà illimitate delle Autorità municipali.
Le deliberazioni dei Consigli comunali, intorno alla classificazione delle strade, possono essere impugnate con ricorso diretto alla IV Sezione, la quale è nel caso investita di giurisdizione anche in merito (art. 21, n. 6, della legge 1° maggio 1890 sulV ordinamento della giustizia amministrativa).
Il tempo utile per ricorrere alla detta Sezione è quello di 60 giorni fissato dalla legge organica sul Consiglio di Stato.
In applicazione dell 'articolo 16 della legge sui lavori pubblici, la pratica e la giurisprudenza amministrativa hanno costantemente riconosciuta nelle autorità comunali la facoltà illimitata di sopprimere e sclassificare ogni specie di strade mantenute dai Comuni, e per qualunque motivo vennero iscritte negli elenchi, quando venga a mancare la ragione per mantenerle aperte al pubblico transito, e la chiusura di esse, anziché recare danno alla circolazione, riesca invece di vantaggio.
PARTE I - DOTTRINI E GIURISPRUDENZA 17
SEZIONE IV.
Udienza 26 ottobre 1894.
Presidente BIANCHI — Relatore BARGONI.
Comune di Caltanissetta (Avv. Castrogiovanni) e Prefetto di Caltanissetta.
Decreti dei Prefetti in via d'urgenza — Se si possano impugnare con ricorso alla Sezione IV.
/ decreti emanati dai Prefetti in via d'urgenza, a norma delVarL 3, alinea 4, della* legge comunale e provinciale (10 febbraio 1889, testo unico) non hanno carattere di provvedimenti definitivi, e quindi non si possono impugnare con ricorso innanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato, ma bensì con ricorso al Re in via gerarchica (1).
Attesoché il provvedimento impugnato trae l'unico suo fondamento legale dall'art. 4 della legge 31 marzo 1889, in quanto l'articolo stesso attribuisce al Prefetto la facoltà di fare in caso di urgenza i provvedimenti che crede indi-
(1) In uno dei prossimi fascicoli non mancheremo di dare le norme e le istruzioni necessarie per la proponibilità dei ricorsi innanzi alla Sezione IV ed il procedimento a seguirsi, ad evitare le nullità e le irrecivibilità finora pronunziate dalla stessa Sezione, senza dubbio in omaggio alla legge, ma purtroppo non senza grave danno degli interessati.
Nel caso concreto il Prefetto di Caltanissetta, provvedendo su ventuno reclami di proprietari del comune di Santa Caterina Villarmosa, per essere esonerati dalla tassa imposta dal comune di Caltanissetta sul loro bestiame, per ragione di lavoro dimorante in quel Comune, revocò il visto di esecutorietà da lui già apposto al ruolo, ed ordinò sospendersi gii atti esecutivi.
Ora, contro il decreto prefettizio ebbe a reclamare il Consiglio comunale di Caltanissetta, sostenendo che il Prefetto non poteva accogliere i reclami, perchè la competenza era della Giunta Prov. Amra., perchè erano scaduti i termini stabiliti dai regolamento per appellare, perchè il ruolo aveva avuto piena e legale esecuzione, perchè finalmente trattandosi di questione ai merito, il Prefetto doveva riserbarla ai tribunali ordinari.
Ma le diverse questioni non hanno Dotuto, come scorgasi, essere risolute dalla Sezione IV, prima che dal Governo del Re, sui ricorso in via gerarchica, in base al disposto delle leggi in vigore. t
3ARTB I - DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.
diversi rami di servizio; e l'esercizio di quecarattere eccezionale non può essere inteso assai moderato e soggetto non solo a conresì ad eventuale possibile rimedio da parte e esecutivo che il Prefetto, in virtù dello stesso jge, rappresenta nella Provincia; $ chiunque si reputi gravato da un provvedi- Lla natura ha per conseguenza aperta la via rione di analogo reclamo nella via gerarchica; non dice la legge e non emerge dal fatto lento d'urgenza significhi sempre e in ogni mento emanato nell'esercizio del potere po-
i, nel caso concreto, le eccezioni sia contro lenti di fatto, sia contro i giudizi di diritto, disposizioni amministrative, che si contengono ! febbraio 1894 del Prefetto di Caltanissetta itutto essere fatte valere mediante ricorso al i dell'articolo 264 della vigente legge comuciale;
s, mancando il citato Decreto di quel caratjdimento definitivo che è voluto dall'articolo e 2 giugno 1889 n. 6166, e non potendo per 1 ricorso essere ammesso dinanzi a questo Coliperfluo l'occuparsi della mancata notificazione irti interessate; ti motivi dichiara irricevibile il ricorso; nulla
SEZIONE IV.
Udienza 23 agrosto 1894. rìdente ff. GIORGI — Relatore SERENA.
Avv. Pala) e Ministero dell' istruzione pubblica.
ica — Esame per libera docenza — Se richiesto di laurea.
> della legislazione scolastica, non è necessario ato, il quale domanda V ammissione air esame xe alla libera docenza con effetti legali nelle
PARTE J - DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 19
Università, sia fornito del diploma di laurea nella materia al cui insegnamento aspira.
Quindi è illegittimo il provvedimento con cui il Ministero delV istruzione pubblica, per mancanza néW aspirante dell'accennato titolo, si rifiuti di ammetterlo al- Vesame (1).
SEZIONE IV.
Udienza 12 ottobre 1894.
Presidente BIANCHI — Relatore GIORGI.
Comune di S. Stefano di Quisquina (Avv. S. Fazio e G. Marchesano) e Panepinto Lorenzo (Avv. Ciolfi).
Maestro elementare — Nomina di urgenza ed in surroga ad altro maestro — Scadenza — Conferma tacita — Concorso — Annullamento.
Il maestro elementare, nominato ad anno, anche in circostanze di urgenza, e surroga ad altro maestro, ha il diritto di essere per tacita conferma mantenuto in carica per un altro anno, se tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso, non sia stato dal Comune formalmente licenziato.
Al maestro non pregiudica in tal caso il fatto di essersi presentato, senza successo, al concorso bandito per il posto da lui occupato.
(i) La Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, in un'epoca non remota, aveva già opinato, che per Tesarne di privata docenza non solo non si potesse né dovesse richiedere il diploma di laurea, ma ancora che non fosse possibile la mutazione della legge per articolo di regolamento, né utile farlo per disposizione legislativa.
Nel caso in esame però, le Sezioni unite dell'interno e di grazia e giustizia manifestarono un avviso affatto contrario, ed in conformità del medesimo il Ministero respinse la domanda del dottor Cabella, ora accolta dalla Sezione IV con la decisione di sopra riportata, che a noi sembra molto giusta e giuridicamente corretta.
NelV annullamento, pronunziato dal Ministero della istruzione pubblica, della deliberazione del Consiglio provinciale scolastico, che in seguito al concorso nominava un nuovo maestro, essendo implicito Vannullamento degli atti anteriori, e dello stesso concorso, non occorreva che anche la nullità di questo venisse esplicitamente decretata.
Attesoché il sistema legislativo e regolamentare adottato nel nostro diritto positivo per guarentire al possibile la stabilità e la carriera degli insegnanti elementari, ha, tra le varie disposizioni, quella sanzionata nell'art. 169 del Regolamento unico 16 febbraio 1888, decretato in esecuzione dell'art. 16 del testo unico 19 aprile 1885, e così concepita: « Il maestro nominato per un anno, se non è licen- « ziato almeno tre mesi prima del termine dell'anno sco- « lastico, s'intenderà confermato per un altro anno. »
Che il maestro Panepinto essendo stato nominato per un solo anno si trovava precisamente nella condizione di fatto contemplata dal succitato articolo 169, ed avea quindi diritto di godere della garantia in esso stabilita. Laonde rettamente il Ministro revocò la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico di Qirgenti, che non avea riconosciuto questo diritto del Panepinto e lo aveva invece surrogato con altro insegnante, sebbene il Panepinto non essendo stato tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso formalmente licenziato dal Comune, dovesse intendersi tacitamente riconfermato per un altro anno.
Che a contraddire questa conclusione non possono ragionevolmente invocarsi, né le disposizioni che riguardano le nomine dei maestri per concorsi, né quelle degli insegnanti inferiori a 22 anni, perchè sì le une che le altre sono estranee alla portata giuridica dell'art. 169. Ne sono estranee le nomine per concorso, le quali si fanno normalmente ai termini dell'art. 6 del testo unico citato, non ad anno, ma per termine più lungo, e godono in punto di stabilità guarentigie assai più efficaci delle nomine ad anno. Ne sono egualmente estranee quelle degli insegnanti di età inferiore a 22 anni, i quali insegnanti a termini dell'art. 8 della citata legge non possono giovarsi di tante riconferme, ma hanno bisogno di conferme esplicite anno per anno.
Che il Panepinto invece era stato, come resulta dal
PARTE I - DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 21
tenore letterale della deliberazione presa nel 15 ottobre 1892 dal Consiglio comunale di Santo Stefano Quisquilia, nominato all'aprirsi dell'anno scolastico 1892-93 pel solo anno suddetto di urgenza e in surroga del signor Fasulo. Era dunque nominato per un anno e l'urgenza e la surroga sono circostanze che non escludono certamente il carattere annuale della nomina. Egli aveva perciò diritto di fruire della garentia concessa dal ricordato art. 169 del Regolamento, che nient'altro richiede fuorché la nomina ad anno.
Che non poteva apprendersi come rinunzia il fatto del Panepinto di essersi presentato al concorso bandito per il posto da lui occupato. Le rinunzie implicite nascono dall'assoluta contraddizione tra la volontà di valersi di un diritto e gli atti che si compiono da chi potrebbe farlo valere. Ora questa contraddizione non si scorge nel fatto del Panepinto, che tanto col ricorrere contro la deliberazione del Comune, quanto col presentarsi al concorso mirava al medesimo intento di conservare il posto d'insegnante. Nò può dai si a tal presentazione il carattere di volontaria acquiescenza, dacché non era in poter suo d'impedire che il concorso non si tenesse.
Che finalmente il Ministro, essendo unicamente investito dal ricorso del Panepinto della cognizione a decidere sull'ultimo atto compiuto dal Consiglio provinciale scolastico di Girgenti, che era la nomina di un nuovo insegnante al posto del Panepinto, non potea far altro esplicitamente, se non che annullare la deliberazione medesima. Ma tale annullamento avendo per presupposto la illegalità degli atti anteriori e specialmente del concorso che avea condotto il Consiglio scolastico all'ultima deliberazione, importava di necessità l'annullamento implicito degli atti anteriori, come mezzi a un fine che stava in contrasto con la legge.
Che dunque non può nemmeno censurarsi il provvedimento ministeriale di eccesso di potere per non avere pronunciata esplicitamente la nullità del concorso, mentre questa nullità era implicita e dipendeva dalla nullità del provvedimento definitivo.
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